Il Ministro della funzione pubblica, con circolare del 3 dicembre 2018, n. 4/2018 (allegata in pdf per pronta consultazione), ha fornito una serie di chiarimenti in materia di attuazione della conferenza di servizi che, disciplinata dagli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, è nota anche come il “procedimento dei procedimenti”.
La circolare si compone di una parte introduttiva di carattere generale cui seguono alcuni approfondimenti sui “cinque principali aspetti qualificanti” dell’istituto: 1) modalità di svolgimento della conferenza semplificata e simultanea, con indicazione dei relativi termini; 2) regole decisionali della conferenza “simultanea”, con valorizzazione del ruolo del responsabile del procedimento che non si può limitare ad una mera funzione notarile delle determinazioni delle amministrazioni partecipanti; 3) chiusura dei lavori della conferenza attraverso il rafforzamento del principio del silenzio-assenso che, seppure con alcune precisazioni, opera per tutte le amministrazioni che non si sottopongono alle regole della conferenza; 4) conclusione del procedimento in caso di dissenso qualificato ossia da parte di amministrazioni portatrici di interessi sensibili; 5) procedimento unico di opposizione delle amministrazioni dissenzienti qualificate [cfr. punto 4)] con deliberazione finale del Consiglio dei Ministri.
La circolare è corredata, infine, di 4 schede relative ai seguenti profili: 1) tipologie di conferenze di servizi; 2) conferenza di servizi semplificata; 3) conferenza di servizi simultanea; 4) effetti del dissenso e rimedi in opposizione. Tali schede (parimenti allegate in pdf per pronta consultazione) recano “un’analisi sistematica dell’istituto della conferenza di servizi … principalmente destinata ai soggetti attuatori”.
Per gli approfondimenti di dettaglio, si rinvia alla voce estesa sulla nuova conferenza di servizi aggiornata alla circolare n. 4/2018.
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