La (nuova) conferenza di servizi secondo la Funzione Pubblica

1) Introduzione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, denominato “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Il D. Lgs. 127/2016 è entrato in vigore il 28 luglio 2016, costituisce uno dei decreti attuativi della c.d. Riforma Madia della P.A. e si compone di due titoli.

Il Titolo I “Disciplina generale della conferenza di servizi”, composto del solo art. 1, sostituisce integralmente gli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Come precisato nell’art. 7, d.lgs. 127/2016, le disposizioni del decreto “trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore”.

Dunque, almeno per un certo periodo di tempo, sussistevano due regimi alternativi: uno “ad esaurimento” per le conferenze indette prima del 28 luglio 2016 (disciplinato dai previgenti artt. 14 “Conferenza di servizi”, 14-bis “Conferenza di servizi preliminare”, 14-ter “Lavori della conferenza di servizi”, 14-quater “Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi”, 14-quinquies “Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto”); uno “a regime” per le conferenze indette dal 28 luglio 2016 in poi: cui sono dedicate le considerazioni del presente contributo.

Il Titolo II “Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi”, composto degli artt. 2, 3, 4 e 5, prevede limitate modifiche alle seguenti disposizioni:

a) artt. 5 e 20, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);

b) art. 38, co. 3, lett. f), D.L. n. 112/2008 (conv. con modif. in L. n. 133/2008) e art. 7, d.P.R. n. 160/2010 (c.d. SUAP, Sportello unico per le attività produttive);

c) art. 4, d.P.R. n. 59/2013 (c.d. AIA – Autorizzazione integrata ambientale);

d) artt. 9, 25, 29-quater e 269, d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente).

Gli artt. 6, 7 (sopra esaminato a proposito del regime transitorio) e 8 completano il titolo II del D. Lgs. 127/2016.

Con l’art. 6 sono dettate disposizioni di coordinamento con la disciplina in tema di autorizzazione paesaggistica (ex art. 146, d.lgs. n. 42/2004), prescrivendo opportunamente l’obbligo di comunicare l’indizione della conferenza ad entrambe le amministrazioni che devono pronunciarsi sul vincolo paesaggistico (Regione o autorità subdelegata e Soprintendenza).

Con l’art. 8, infine, si prevede una clausola generale di coordinamento con la restante normativa: in sintesi, i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli artt. 14 e ss. L. n. 241/1990, si intendono riferiti alla nuova disciplina della Conferenza di servizi introdotta dal d.lgs. 127/2016. Il riferimento è d’obbligo, quindi, all’art. 27 “Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori” del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016), il cui comma 1 richiama espressamente l’applicazione delle “disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990”, seppure con alcune particolarità.

2) Che cos’è la conferenza di servizi

Secondo la circolare del Ministro della funzione pubblica n. 4/2018 del 3 dicembre 2018 (allegata in pdf per pronta consultazione, unitamente alle schede che la corredano) «la conferenza di servizi rappresenta uno snodo fondamentale per l’accelerazione del procedimento. Infatti, come più volte rilevato dal Consiglio di Stato, la conferenza di servizi, “rappresentando un modulo procedimentale di semplificazione, consente la valutazione complessiva e sincronica degli interessi pubblici coinvolti sia da parte dell'Amministrazione procedente (portatrice del c.d. interesse pubblico primario) sia da parte delle altre amministrazioni pubbliche coinvolte (portatrici dei cd. interessi pubblici secondari).

La conferenza di servizi, dunque, non costituisce solo un "momento" di semplificazione dell'azione amministrativa (come indicato dal capo IV della L. n. 241 del 1990), ma anche e soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, attraverso una più completa ed approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell'esame dialogico e sincronico degli stessi. In altre parole, la valutazione tipica dell'esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell'esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici di modo che la stessa, ove avvenga in difetto di tutti gli apporti normativamente previsti, risulta illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esaustività della motivazione” (Consiglio di Stato IV, Sent., 1 dicembre 2016, n. 5044)».

3) Le altre indicazioni ministeriali

Oltre alla circolare ministeriale n. 4/2018 e alla “Guida alla nuova conferenza di servizi” e ad alcune “F.A.Q.”,  degna di menzione è anche la Circolare dell’Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (n. 22539 del 27 luglio 2016) parimenti qui resa disponibile in PDF, per comodità di consultazione.

La Circolare n. 4/2018 affronta in dettaglio le seguenti tematiche: 1) modalità di svolgimento delle conferenze di servizi; 2) rappresentante unico di governo; 3) decisione della conferenza di servizi (effetti procedurali ed efficacia sostanziale); 4) procedimento di opposizione in caso di dissenso qualificato; 5) disposizioni di coordinamento fra la disciplina generale e le varie discipline settoriali che regolano lo svolgimento della conferenza di servizi.

Tanto premesso, si formulano di seguito alcune considerazioni che possono valere ad orientare gli operatori del settore, manifestando la disponibilità dello Studio a fornire consulenza e assistenza nello svolgimento della procedura.

4) Le quattro tipologie di conferenza di servizi

L’art. 14, L. 241/90 prevede n. 3 tipologie di conferenza di servizi di cui una a carattere obbligatorio costituita dalla conferenza “decisoria” alla quale si ricorre quando devono essere acquisiti più atti di assenso, pareri, ecc. di competenza di diverse PP.AA. (almeno due, diverse da quella procedente ed intese nel senso di “plurime e ulteriori”) e altre due conferenze.

Una prima, a carattere facoltativo, costituita della conferenza “istruttoria” (che si svolge con le modalità previste dall’art. 14-bis o con altre modalità fissate dall’amministrazione procedente); un’altra, rispettivamente a carattere eventuale od obbligatorio, costituita della conferenza “preliminare” (da svolgersi in presenza di “progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi” o, “nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico”, da tenersi sul “progetto di fattibilità tecnica ed economica” di cui all’art. 23, d.lgs. 50/2016).

Come chiarito nella scheda n. 1 allegata alla circolare ministeriale n. 4/2018, con la conferenza preliminare «le amministrazioni esprimono un avviso “anticipato” sulla possibilità di prestare l’assenso finale, in questo modo auto-vincolandosi a non esprimere successivamente ragioni di impedimento che non trovino giustificazioni in eventuali fatti sopravvenuti (“emersi nelle fasi successive del procedimento anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo”). La successiva conferenza sul progetto definitivo è indetta dall’amministrazione procedente direttamente in forma simultanea. In questa sede le amministrazioni coinvolte devono attenersi a quanto indicato nella conferenza preliminare: le determinazioni espresse nella conferenza preliminare possono essere modificate o integrate, come spiegato, solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo». Su quest'ultima tipologia di conferenza, inoltre, va segnalata la sentenza del Tar Sardegna, sez. I, 08/03/2018, n. 185, che fornisce interessanti precisazioni su tale istituto.

Una quarta conferenza di servizi concerne, infine, i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (c.d. “VIA”) in cui la conferenza “… rappresenta il "luogo" nel quale confluiscono gli esiti dell'integrazione di due procedimenti, quello finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un intervento e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale che deve esprimersi sul relativo progetto (v. l'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006). In tal modo il giudizio di compatibilità ambientale espresso a seguito dei lavori della conferenza andrà a sostituire tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto” (così Punto 3 della Circolare MIBACT).

Tali previsioni sono ulteriormente rafforzate in seguito alle modificazioni disposte dall’art. 24, comma 1, D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, che ha sostituito il comma 4 dell’art. 14, legge n. 241/1990 con il seguente testo: “qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (ossia, secondo quanto previsto in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale dal cd. Testo Unico Ambiente).

5) Le modalità di svolgimento della conferenza

L’art. 14-bis prevede le modalità di svolgimento della conferenza “semplificata(che rappresenta la regola) ed è svolta senza la presenza fisica contestuale delle varie PP.AA. chiamate ad esprimersi in conferenza (“in modalità asincrona”).

Sono previsti tempi serrati per portare a termine la procedura: 45 giorni ovvero 90 giorni quando sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali ovvero alla tutela della salute dei cittadini.

Come chiarito nella scheda, quando alla conferenza partecipano amministrazioni non preposte alla tutela di interessi sensibili, il termine previsto per il rilascio dei rispettivi pareri è stabilito al massimo in quarantacinque giorni. Il termine ha carattere “mobile” in quanto può essere modificato su valutazione discrezionale del responsabile del procedimento per consentire l’allineamento al termine finale di conclusione del procedimento che deve essere obbligatoriamente rispettato.

Per quanto riguarda, invece, gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, la scheda ha cura di precisare che a tali amministrazioni “viene riconosciuto un periodo più lungo (rispetto ai 45 giorni stabiliti dall’art. 14-bis, c. 2 primo periodo) per svolgere la rispettiva istruttoria e rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza … Spetta, dunque, all’amministrazione procedente, per ciascun atto di assenso dell’amministrazione titolare di interessi sensibili coinvolta nel procedimento principale, verificare se il legislatore di settore (o l’amministrazione nel caso dei Regolamenti sui termini procedimentali) ha stabilito specifici termini”, per cui: (i) “qualora non sia stato indicato dal legislatore di settore (o dall’amministrazione nel caso di adozione di Regolamenti sui termini procedimentali) alcun termine specifico, il termine da indicare alle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili per rendere le proprie determinazioni è fissato in 90 giorni”, termine da considerarsi “fisso”, ossia non ampliabile o riducibile; (ii) “qualora sia stato indicato dal legislatore di settore (o dall’amministrazione nel caso dei Regolamenti sui termini procedimentali) uno specifico termine al rilascio dell’atto di assenso, questo stesso termine deve essere indicato dall’amministrazione procedente come termine finale per il rilascio della determinazione conclusiva della conferenza”

5.1     Ai sensi dell’art. 14-quater, la Conferenza di servizi si conclude con la “determinazione motivata di conclusione positiva di conferenza”, secondo le modalità che saranno esaminate nel successivo paragrafo.

Secondo la circolare ministeriale n. 4/2018, la conferenza … “asincrona” si svolge “tramite il semplice scambio informatico di informazioni e di documenti tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate al rilascio del provvedimento finale”, così da consentire “la formazione della decisione a distanza e in tempi differenziati anche con il ricorso allo strumento del silenzio-assenso (art. 14-bis)”.

5.2     In luogo della forma semplificata, che come detto rappresenta la regola, può essere intrapresa, solo in determinati casi (sin dall’inizio o dopo avere svolto la forma semplificata) la conferenza “simultanea e in modalità sincrona”, cioè con la presenza fisica dei rappresentanti (uno solo per ciascuna amministrazione) delle PP.AA., secondo le modalità previste dall’art. 14 – ter. In particolare, la conferenza simultanea è ammessa solo quando:

a) nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso con condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali (art.14bis, comma 6);

b) in casi di particolare complessità della decisione da assumere (art. 14bis, comma 7);

c) quando il progetto è sottoposto a VIA (valutazione di impatto ambientale) regionale (art. 14, comma 4).

In coerenza con le modalità di svolgimento “para-collegiale” di tale conferenza, sono dettate regole puntuali per: 1) garantire la legittimazione dei soggetti (fisicamente) partecipanti alle riunioni e legittimati ad esprimere (in modo definitivo ed univoco) la posizione dell’Amministrazione su tutte le decisioni; nonché per 2) individuare un unico soggetto che, per quanto riguarda l’amministrazione statale, sia espressione dello Stato-apparato o Stato-amministrazione in senso proprio (cfr. C. Stato, sez. V, 11 gennaio 2013, n. 112). In particolare, il rappresentante unico delle amministrazioni statali, quasi un mandatario ex lege, è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per le amministrazioni periferiche, dal Prefetto, con la possibilità per le singole amministrazioni statali di intervenire ai lavori della conferenza, ma esclusivamente in funzione di supporto del predetto rappresentante unico.

Sotto questo profilo si segnala che l'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con parere datato 7 agosto 2017, n. 2390, allegato in pdf, ha ulteriormente precisato le modalità applicative nel Ministero della conferenza di servizi prevista dagli artt. 14 e ss., legge 241/1990. Il parere individua chi del MIBACT (e in che modo) partecipa alle conferenze di servizi prendendo atto delle semplificazioni disposte dal d.lgs. 127/2016 in tema di rappresentante unico della P.A.. Sempre sotto questo profilo, infine, va segnalato l'ulteriore parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale, 27 aprile 2018, n. 1127 che si è espresso sulle modalità di applicazione dell'articolo 14-ter, comma 4, in merito al rappresentante unico delle amministrazioni statali in seno alla conferenza di servizi simultanea, che sono state recepite dalla Circolare n. 4/2018 della Funzione pubblica.

La circolare n. 4/2018, infine, ha cura di precisare che le regole decisionali della conferenza “simultanea” possono riassumersi come segue: “la decisione [è] assunta dall’amministrazione procedente, sulla base delle posizioni prevalenti espresse da rappresentanti unici delle amministrazioni statali, periferiche e di tutti gli enti e organismi ricompresi nello stesso livello territoriale di governo (art. 14-ter). Si riduce in tal modo il numero di interlocutori abilitati, in sede di conferenza, ad esprimere un dissenso, considerato anche che il contrasto può intervenire solo fra livelli di governo diversi”, mentre per le altre amministrazioni soccorrono le indicazioni della scheda allegata alla circolare qui di seguito riportate: “…il principio del rappresentante unico anche alle amministrazioni regionali e locali, ciascuna delle quali deve nominare un rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione o al medesimo ente locale: questo comporta, per esempio, che vi debba essere un rappresentante unico non solo degli uffici della regione interessata, ma anche degli altri eventuali enti da essa dipendenti che sono tenuti a partecipare alla conferenza. L’autonomia concessa alle regioni e agli enti locali, quindi, riguarda solo “le modalità di designazione del rappresentante unico” e l’eventuale partecipazione degli enti e organismi rappresentati ai lavori della conferenza”. Le schede allegate alla circolare, inoltre, chiariscono ulteriormente che “la determinazione motivata di conclusione della conferenza rappresenta una sintesi delle posizioni espresse da ciascuna amministrazione coinvolta al rilascio del provvedimento finale. Ciò implica, in linea al carattere decisorio della conferenza, che i singoli atti di assenso confluiscono – secondo la valutazione del responsabile del procedimento – in un unico atto. Sul piano operativo, l’eventuale allegazione alla determinazione conclusiva dei singoli atti di assenso adottati dalle amministrazioni competenti non costituisce surrogato di motivazione. Spetta infatti al responsabile del procedimento l’obbligo di indicare in modo chiaro e dettagliato le scelte in concreto fatte”.

6) La decisione della conferenza: il silenzio-assenso

L’art. 14-quater fissa i principi e gli effetti della decisione della conferenza. In particolare, è prevista nel comma 1 una valenza sostitutiva della determinazione motivata di conclusione della conferenza cui si ricollega in caso di:

a) approvazione unanime delle amministrazioni, l’immediata efficacia della medesima determinazione;

b) dissenso, la possibilità delle amministrazioni dissenzienti [non preposte ad interessi qualificati di cui alla successiva lettera c)] di attivare un procedimento di autotutela ex art. 21-nonies o 21-quinquies, legge n. 241/1990;

c) approvazione “sulla base delle posizioni prevalenti”, la sospensione dell’efficacia della determinazione “ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi previsti”. Sul tema ampiamente dibattuto delle posizioni prevalenti giova riportare le indicazioni della scheda n. 4 allegata alla circolare n. 4/2018: “La decisione finale della conferenza di servizi è assunta dall’amministrazione procedente sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai soggetti coinvolti. Ciò non significa che l’assenso deve sempre presupporre l’unanimità delle amministrazioni coinvolte o che si debba prendere atto della volontà della maggioranza delle stesse, quanto piuttosto che si devono bilanciare le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco.

Per la valutazione delle posizioni prevalenti, non si deve tenere conto solo di quelle espresse dalle amministrazioni che intervengono tramite un rappresentante, ma anche di tutte le altre amministrazioni che partecipano alla conferenza. Resta fermo, tuttavia, che per l’adozione delle determinazioni della conferenza simultanea non è prevista una votazione, nella quale si possano definire maggioranze e minoranze”.

La scheda così prosegue: “una conclusione di questo tipo, peraltro, è in linea con gli indirizzi normativi e giurisprudenziali formatisi in relazione al tema delle c.d. posizioni prevalenti. In particolare, per esse s’intendono le posizioni che hanno un peso specifico superiore alle altre per l’importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame. Il peso delle posizioni prevalenti deve essere valutato sulla base di un approccio qualitativo e sostanziale e non numerico e quantitativo (Cfr. Presidenza Consiglio dei Ministri, “linee guida operative”, 10 gennaio 2013)”. In questo senso anche Consiglio di Stato del 27 agosto 2014, n. 4374: “L’amministrazione procedente, chiamata ad adottare il provvedimento finale, deve tenere conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza, ma non essendo in presenza di un organo collegiale, bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa che deve attuare la volontà della maggioranza delle amministrazioni, quanto piuttosto che deve esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza”.

6.1     Come anticipato, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte devono essere rese nel termine indicato dall’amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della conferenza (ossia, per quanto detto sopra, entro 45 e o 90 giorni).

Esclusi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi (ad esempio VIA, AIA, emissioni in atmosfera ecc.), la mancata comunicazione della determinazione entro tali termini equivale ad assenso senza condizioni.

In dettaglio, come chiarito nella scheda allegata alla circolare n. 4/2018, “Per assicurare che la conferenza di servizi si concluda con una decisione finale, è stabilito– in via generale – il meccanismo del silenzio assenso che si applica a tutte le amministrazioni interpellate (comprese dunque quelle titolari di interessi sensibili) quando: omettono di manifestare la loro posizione nei termini indicati dall’art. 14-bis, c. 2 lettera c); esternano la loro posizione senza i requisiti stabiliti dall’art. 14-bis, c.3 (congrua motivazione, indicazione chiara e analitica delle modifiche richieste etc.). L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi (ad esempio VIA, AIA, emissioni in atmosfera). Sul piano degli effetti, il silenzio dell’amministrazione interpellata è equiparato ope legis ad un atto di assenso senza condizioni (parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale, 13 luglio 2016 n.1640). A rafforzare l’operatività del meccanismo, è prevista l’attribuzione della responsabilità (per l’assenso reso seppur implicitamente) direttamente in capo all’amministrazione interpellata”. Per eventuali approfondimenti sugli effetti del dissenso espresso extra-conferenza di servizi e sulle modalità di superamento del dissenso, si rinvia alle sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, 9 maggio 2018, n. 2790 e Id., 12 novembre 2018, n. 6342.

7) L’opposizione alla decisione di conferenza

L’art. 14-quinquies, infine, prevede un meccanismo di “opposizione” per le amministrazioni dissenzienti, preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

La circolare n. 4/2018 riepiloga così il procedimento di opposizione disciplinato dall’art. 14-quinquies: “l’efficacia della determinazione conclusiva resta sospesa per 10 giorni durante i quali le amministrazioni dissenzienti – e che abbiano una posizione “qualificata” – possono eventualmente esperire un rimedio oppositivo. Trascorsi 10 giorni senza che sia esercitata opposizione, la decisione della conferenza diventa definitivamente efficace. In questo modo, è rimesso in capo alle amministrazioni dissenzienti l’onere di avviare una procedura per privare di efficacia la decisione assunta in base alle posizioni prevalenti in conferenza”.

7.1      L’opposizione delle PP.AA. preposte alla tutela dei cd. interessi sensibili prevede, in ultima analisi, una decisione del Consiglio dei Ministri che, a quanto consta, è già entrata a far parte della concreta azione amministrativa. La devoluzione della decisione al Consiglio dei Ministri, da intendersi quale "istanza amministrativa massima della Repubblica nella sua unità", viene considerata obbligatoria dalla giurisprudenza intervenuta sul precedente testo dell'art. 14-ter, legge n. 241/1990 (cfr. Cass. sez. un., 16/04/2018, n. 9338).

Quest'ultima decisione, a differenza di quanto avveniva con il pre-vigente art. 14-quater, legge n. 241/1990, non determina ipso iure la conclusione del procedimento, bensì si limita ad attribuire definitiva efficacia alla determinazione motivata di conclusione del procedimento adottata dall’amministrazione procedente ex art. 14-quater nuovo testo. Ma questo solo se il Consiglio dei Ministri rigetta l'opposizione. Quando, invece, il Consiglio dei Ministri accoglie (in tutto o in parte) l'opposizione, la sua decisione è atto (autonomo) di conclusione del procedimento censurabile come atto di alta amministrazione (cfr. Cons. Stato, parere I sez., 10/06/2016, n. 1152 e Cons. Stato, sez. IV, 27/03/2017, n. 1392 e 28/12/2017, n. 6120).

In sintesi, come indicato nella circolare n. 4/2018, la “procedura mira, in primo luogo, alla composizione dei vari interessi coinvolti; solo in caso di esito negativo delle stesse la questione è rimessa al Consiglio dei ministri (art. 14-quinquies). Si ritiene che anche questo meccanismo rappresenti un significativo elemento di semplificazione in quanto mira ad una soluzione definitiva delle questioni involte nei lavori della Conferenza per il tramite del massimo organo collegiale che riunisce i vertici delle Amministrazioni statali”.

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Ultima modifica il Venerdì, 11 Gennaio 2019 16:25

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Con Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2016 n. 164, sono stati corretti gli errori materiali contenuti nel testo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 10/L alla G.U. - Serie gen. - del 19 aprile 2016, n. 91).
Si rende disponibile per comodità di consultazione il testo del Codice aggiornato da Normattiva a seguito delle correzioni.

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