Conflitto di interesse (art. 42 D. Lgs. 50/2016)

Deve essere evidenziata anche la disposizione in materia di Conflitto di interesse prevista dall’art. 42 del Codice, che stabilisce uno specifico obbligo di condotta a carico delle stazioni appaltanti, che sono tenute a prevedere e porre in essere misure adeguate per: a) contrastare frodi e corruzione, nonché b) per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

Ciò con la specifica finalità di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

L’art. 42 citato reca una definizione di conflitto d'interesse. Esso sussiste quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

In particolare, costituiscono situazioni di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione di cui all'art. 7 D.P.R. 62/2013  (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 D. Lgs. N. 165/2001), secondo cui il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di: 1) parenti o affini entro il secondo grado; 2) del coniuge o di conviventi, o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 3) di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; 4) di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; 5) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

In base all’art. 42 del Codice, il soggetto che si trova in un a situazione di conflitto di interessi ha l’obbligo di: a) darne comunicazione alla stazione appaltante; b) di astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

Ferme restando le responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico e, deve ritenersi, costituisca, altresì, causa di illegittimità della procedura.

Le descritte statuizioni in materia di conflitto di interessi, con i connessi obblighi, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 42, comma 4 del Codice, si applicano anche nella fase di esecuzione dell’appalto.

La stazione appaltante ha uno specifico obbligo di vigilanza circa l’osservanza dei detti obblighi da parte del personale (sia o meno dipendente) impiegato nell’espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione delle prestazioni.

Appare possibile ritenere che l’art. 42 del Codice, per la sua valenza generale, abbia carattere rafforzativo delle altre disposizioni dello stesso Codice (ripetitive di quelle previgenti) volte a prevenire conflitti di interesse relativamente a specifiche attività (ad es. i divieti di cui all’art. 24, co. 7 a carico dei progettisti).

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Con Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2016 n. 164, sono stati corretti gli errori materiali contenuti nel testo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 10/L alla G.U. - Serie gen. - del 19 aprile 2016, n. 91).
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