“sismabonus” e necessità della prevenzione

 

Gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nel Lazio ed i successivi episodi che hanno colpito anche le Marche e l’Umbria hanno nuovamente evidenziato come il territorio italiano sia caratterizzato da un rischio sismico medio-alto, che ha causato numerose vittime e consistenti danni al patrimonio edilizio pubblico e privato delle aree interessate, come pure al sistema economico – produttivo ed ai beni culturali, incluse le chiese, che costituiscono il patrimonio identitario delle comunità colpite dal terremoto.

In particolare, il drammatico sisma che ha colpito l’Italia centrale ha dimostrato la notevole fragilità del patrimonio edilizio pubblico e privato, ma ha anche evidenziato che efficaci interventi di miglioramento sismico degli edifici consentono in primo luogo di salvaguardare la vita delle persone e, il più delle volte, anche gli edifici, che seppur danneggiati dal terremoto, rimangono comunque integri.

Ciò impone in maniera ormai non più rinviabile di attuare una concreta e capillare politica di prevenzione finalizzata al miglioramento sismico degli edifici, anche in considerazione della frequenza con la quale gli eventi sismici si sono verificati negli ultimi anni (in media, uno ogni quattro anni!!).

Le misure della Legge di stabilità 2017: i sismabonus

A prescindere dalle misure specifiche sul terremoto del 24 agosto 2016 (approvate in via definitiva con la L. 15/12/2016, n. 229 di conversione con modifiche del D.L. n. 189/2016), la Legge di stabilità 2017 (L. 11/12/2016, n. 232, in S.O. n. 57 alla G.U. 21/12/2016, n. 297), ha ampliato i benefici fiscali già previsti per gli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 (a maggior rischio sismico: in sostanza i comuni della dorsale appenninica) e li ha estesi anche agli edifici ricadenti in zona sismica 3 (a minor rischio sismico, come ad es. buona parte del territorio di Roma), pure interessati dagli ultimi eventi sismici.

In particolare, l’art. 1, commi 2 e 3 della Legge di Stabilità 2017 (che ha sostituito l’art. 16, co. 1 bis D.L. 63/2013, conv. con modif. in L. 90/2013) prevede una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1°/1/2017 al 31/12/2021 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi all’adozione di misure antisismiche (di cui all'art. 16 bis, co. 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986, “TUIR”[1]), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20/3/2003[2], riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

La detrazione, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno, è suddivisa in 5 quote annuali di pari importo, a partire dall'anno in cui è stata sostenuta la spesa ed in quelli successivi. Quando gli interventi in esame consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

Inoltre sono state previste le seguenti ulteriori agevolazioni (commi 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies aggiunti al citato art. 16 D.L. n. 63/2013):

  • applicazione (a decorrere dal 1°/1/2017 e fino al 31/12/2021) delle disposizioni sopra riportate anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'Ord. PCM n. 3274/2003;

  • incremento della detrazione dall'imposta nella misura del 70% della spesa sostenuta, quando dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 D.L. 63/2013 (come sostituiti/introdotti dalla Legge di Stabilità 2017) derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

  • incremento della detrazione spettante (nella misura dell'80%), quando dagli interventi derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori(ad es. da 1 a 3);

  • ulteriore incremento della detrazione spettante quando i detti interventi con cui si riduce il rischio sismico siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali. In tal caso le detrazioni dall'imposta sopra riportate sono aumentate, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85%. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore ad € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

  • determinazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28/2/2017 (sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici) delle Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati[3].

E’ stato, altresì, opportunamente precisato (mediante l’inserimento del co. 1 sexies all’art. 16 D.L. 63/2013), che a decorrere dal 1°/1/2017, tra le spese detraibili per la realizzazione dei citati interventi (di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 D.L. 63/2013) rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Ai sensi dell’art. 1, co. 3 della Legge di Stabilità, le detrazioni soprarichiamate (di cui all’art. 16, co. 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del D.L. n. 63/2013 come modificato dalla Legge di Stabilità 2017) non sono cumulabili con le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

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Si rileva che un’ulteriore opportunità, nella condivisibile finalità di favorire gli interventi e rendere effettiva la prevenzione antisismica, è costituita dalla possibilità per i beneficiari di cedere il credito costituito dalle detrazioni.

Difatti, a decorrere dal 1°/1/2017, secondo quanto previsto dalla Legge di stabilità 2017, i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la sola cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Le modalità di attuazione sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità.

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Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di cui un’anticipazione specifica per il terremoto di Amatrice è già stata adottata il 27.12.2016 (si allega il decreto in pdf per pronta consultazione), può farsi ancora utile riferimento, ai seguenti provvedimenti:

(i)      D.M. Infrastrutture del 14/1/2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nel S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29 e, segnatamente, al Capitolo 8 “Costruzioni esistenti”;

(ii)     circolare ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) 2 febbraio 2009, n. 617/CSLPP, “Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”, pubblicata nel S.O. n. 27 alla Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2009, n. 47 e, segnatamente, nei relativi capitoli esplicativi “C8. Costruzioni esistenti”, “CA - Allegato A alle norme tecniche per le costruzioni: pericolosità sismica”, C8A “(Appendice al Cap. C8)” e C8A.5. “Criteri per gli interventi di consolidamento di edifici in muratura”[4].

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[1]Art. 16-bis, co. 1, lett. i) del D.P.R. n. 917/1986, “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”: OMISSIS i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari OMISSIS”;

[2] Pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

[3] Sul punto si riporta uno stralcio della notizia pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio dei Lavori Pubblici: “il 22 dicembre 2016 la Conferenza Unificata ha espresso l’intesa sullo schema di Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che approva la revisione delle Norme tecniche per le Costruzioni. L’intesa è stata raggiunta dopo una approfondita istruttoria tecnica fra le strutture centrali interessate (Consiglio Superiore dei LL.PP, Corpo Nazionale dei VV.F. e Dipartimento per la Protezione Civile) e le rappresentanze tecniche delle Regioni ed Enti Locali.

Omissis

Le norme tecniche disciplinano le regole per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni sul territorio Italiano, in continuità con le vigenti norme di cui al D.M. 14.01.2008 ed in piena armonizzazione con le disposizioni comunitarie di settore (Eurocodici, Regolamento (UE) n. 305/2011, etc.), introducendo alcuni importanti elementi di innovazione, soprattutto per le costruzioni in zona sismica e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.Dette norme tecniche rappresentano il principale strumento attuativo, insieme agli incentivi fiscali in atto (c.d. “sismabonus”), delle politiche di prevenzione del rischio sismico del patrimonio edilizio nazionale…..”.

[4] Il testo integrale della circolare, di cui si riporta la sola premessa, è disponibile nel link posto al termine della presente nota. Pur nella consapevolezza che questa circolare, al pari delle altre, non costituisce fonte di diritto si ritiene quindi necessario darne evidenza attesa la sua generale applicazione tra gli operatori del settore.

“Condecretoministeriale14gennaio2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29, sono state approvate le«Nuove norme tecniche per le costruzioni», testo normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione ,l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire,per stabiliti livelli di sicurezza,la pubblica incolumità”.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-02-26&atto.codiceRedazionale=09A01318&elenco30giorni=false

 

Ultima modifica il Mercoledì, 11 Gennaio 2017 19:04

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