L’INAIL, con circolare n. 42 del 12 ottobre 2017 (allegata in pdf per pronta consultazione), ha fornito le prime istruzioni applicative per la comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi prevista dagli artt. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (cd. Testo Unico Sicurezza) e dei decreti applicativi.

L’INAIL, nel proprio sito istituzionale, ricorda in generale che “… tutti i datori di lavoro …..hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento” [cfr. artt. 3 e 18, co. 1, lett. r), art. 21 TUS].

Pertanto, una volta terminato il periodo transitorio, dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione devono comunicare all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Qualora l’infortunio sul lavoro determini un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

Lo stesso sito istituzionale dell’INAIL riepiloga, opportunamente, le sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione sopra descritti: (i) “il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi …. , determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro ….”; (ii) “nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio … comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro”.

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Il documento unico di regolarità contributiva – DURC è divenuto, ormai, un ospite ricorrente delle pagine di questo sito.

Da ultimo, ci eravamo occupati della posizione assunta dall’INPS sui rapporti tra la definizione agevolata delle controversie con gli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle) ed il D.M. 30/01/2015 in tema di DURC. Nel messaggio n. 824 del 24/02/2017, infatti, l’INPS aveva affermato che per l'attestazione della regolarità contributiva non fosse sufficiente la presentazione della domanda di definizione agevolata agli agenti della riscossione, ma che fosse invece necessario l’accoglimento della domanda, unitamente al pagamento almeno la prima rata (https://www.sonoingara.it/sicurezza/item/69-durc-ulteriori-chiarimenti-inps-controlli-casse-edili-regolarita-durc-e-rottamazione-cartelle).

Oggi, invece il legislatore con la cd. Manovrina (vd. art. 54, D.L. n. 50 del 24/4/2017, qui allegato, approvato definitivamente con la legge 21/06/2017, n. 96) ha superato la detta posizione espressa dall’INPS, affermando in sostanza che, dal 24/4/2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017), per il rilascio del DURC è sufficiente la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i debiti contributivi da parte del contribuente. Nel caso di inadempimento all’obbligo di pagamento (mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute), tutti i DURC rilasciati successivamente alla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dovranno essere annullati con efficacia retroattiva. Al riguardo, l’Agente della riscossione, ha l’obbligo di comunicare agli Enti coinvolti il regolare versamento delle rate accordate al contribuente in sede di definizione agevolata, per consentire ai detti Enti di effettuare i conseguenti annullamenti (così, relazione governativa al disegno di legge di conversione, A.C. n. 4444).

In attuazione del citato art. 54 gli Enti previdenziali, quasi contestualmente, hanno fornito indicazioni per dare piena operatività alla novella legislativa. Sul punto, si rinvia quindi alla circolare INAIL n. 18 del 28/04/2017 (qui allegata in pdf) e alla circolare INPS n. 80 del 02/05/2017 (qui allegata in pdf).

Si deve, per altri versi, evidenziare che l’intervento del legislatore e le precisazioni dell’INAIL e dell’INPS sono limitati ad aspetti specifici, permanendo quindi alcune perplessità sulle posizioni giurisprudenziali che, come si avrà modo di vedere, non appaiono del tutto coerenti con le disposizioni del Decreto interministeriale del 30/01/2015 in tema di regolarizzazione del documento di regolarità contributiva.

Infatti, l’art. 4 del Decreto Interministeriale prevede l’invito a regolarizzare la posizione contributiva dell’interessato (cd. preavviso di rigetto) che può, appunto, normalizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica. Durante questo periodo, gli Istituti previdenziali non possono dichiarare l’irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione della verifica che, altrimenti, attesterebbe una situazione – il mancato versamento delle somme dovute – non corrispondente alla realtà. In pendenza del preavviso di rigetto, poi, non possono essere effettuate ulteriori verifiche da parte degli Enti previdenziali.

Se questa è la disposizione di carattere generale sul preavviso di rigetto, quindi, non è dato comprendere la ragione dell’assunto giurisprudenziale (cfr., in mero ordine cronologico, Corte di Cassazione, sez. un., 29/03/2017 n. 8117, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni Riunite, parere 19/10/2016, n. 1063/2016 e Cons. Stato, Ad. Plen., 29/02/2016, n. 5) secondo cui: (i) l’invito alla regolarizzazione può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione; (ii) la regolarità contributiva deve sussistere per tutta la durata della procedura e che, dovendo il DURC essere acquisito d’ufficio, è inapplicabile a detta acquisizione il procedimento di regolarizzazione.

Infatti, atteso che il DURC assume carattere definitivo solo dopo lo svolgimento di questa procedura in contraddittorio con l’impresa ai sensi del D.I. 30/01/2015 e che lo stesso può essere liberamente consultato dalle Pubbliche amministrazioni nello svolgimento delle procedure di gara (cfr. decreto interministeriale 30/01/2015, cit.), non è dato comprendere appieno la base normativa del divieto giurisprudenziale per le Stazioni appaltanti di rimettere (temporaneamente) in termini l’impresa interessata.

Del resto, lo stesso art. 80, comma 4, D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 stabilisce che il divieto di partecipazione ad una procedura d’appalto non opera “quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”, senza stabilire alcuna esplicita preclusione durante il periodo del contraddittorio previsto dall’art. 4, decreto interministeriale sul DURC. Non si tratta, infatti, di violare il principio della “par condicio” dei concorrenti che hanno osservato le regole del bando bensì di consentire, nel ristretto termine di 15 giorni, al concorrente “potenzialmente irregolare” di sanare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali valendosi dell’art. 4, citato decreto interministeriale.

Dunque, con l’approvazione definitiva della Manovrina, non è stata sfruttata l’opportunità di fare chiarezza sul tema né è stato superato un orientamento giurisprudenziale non pienamente condivisibile.

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Lunedì, 05 Dicembre 2016 17:04

Cruscotto infortuni: istruzioni INAIL

E’ ormai passato quasi un anno dalla soppressione dell’obbligo della tenuta del registro infortuni. Infatti, lo scorso 23 dicembre 2015, è entrata in vigore la semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro prevista dall’artt. 21, comma 4, decreto legislativo n. 151 del 14.9.2015 . Deve tuttavia ricordarsi che rimane fermo l’obbligo di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti, come previsto nell’art. 53, D.P.R. n. 1124 del 30.6.1965 s.m.i.

L’INAIL, con la Circolare n. 45 del 30.11.2016 (allegata in pdf per pronta consultazione), precisa le modalità di accesso al nuovo applicativo informatico, denominato “Cruscotto Infortuni”, da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza (in primis, ASL).

Poiché i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (c.d. RLS) non sono inclusi tra i soggetti ammessi alla consultazione di tale applicativo informatico, la detta Circolare INAIL n. 45 del 2016 ribadisce che gli stessi RLS possono ricevere informazioni e dati sugli infortuni e sulle malattie professionali direttamente dai datori di lavoro.

In precedenza, con la Circolare n. 31 del 2.9.2016 (anch’essa allegata per pronta consultazione), l’INAIL aveva precisato le modalità di fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro intermediari.

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