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DURC: ulteriori chiarimenti INPS - controlli Casse Edili - Regolarità DURC e rottamazione cartelle

Le novità sul DURC del Decreto Interministeriale del 23/02/2016 (in vigore dal 4/11/2016), sono già state esaminate nel contributo pubblicato sul sito al seguente link https://www.sonoingara.it/sicurezza/item/52-durc-istruzioni-inail-e-min-lav, cui si rinvia.

Successivamente, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti circa l’applicazione del detto decreto interministeriale, con la circolare n. 17 del 30/01/2017 e con il messaggio n. 824 del 24/02/2017.

In primo luogo, con la Circolare n. 17 del 30/01/2017 (allegata in pdf per pronta consultazione), l’INPS ribadisce l’obbligo delle Casse Edili di effettuare i controlli su tutte le imprese che applicano il contratto collettivo di lavoro anche se le stesse non sono classificabili, ai fini previdenziali, nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia.

Secondo le modifiche introdotte con il citato Decreto Interministeriale, infatti, è sufficiente che l’impresa richiedente il DURC applichi il contratto collettivo di settore e non è più necessario che la stessa sia classificata tale con il codice statistico del settore edilizio (c.s.c. 1/4.13.xx). Dalla nuova formulazione della norma conseguirà, pertanto, che tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali di Inail e Inps saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Case edili.

L’INPS conferma, inoltre, le indicazioni ministeriali e dell’INAIL per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

In sintesi, con il dichiarato obiettivo di consentire alle imprese di continuare a lavorare, la regolarità contributiva può essere riconosciuta anche nei confronti delle imprese per le quali gli obblighi contributivi sono scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura concorsuale. Il tutto, precisa la Circolare n. 17/2017, a prescindere dall’avvenuta insinuazione al passivo fallimentare degli Enti previdenziali.

In secondo luogo, con messaggio n. 824 del 24/02/2017 (anch’esso qui allegato in pdf per pronta consultazione), l’INPS ha fornito interessanti chiarimenti sui rapporti tra DURC e le previsioni dell’art. 6, D.L. 22/10/2016, n. 193 (conv. con modif. in L. 1/12/2016, n. 225) che disciplina la definizione agevolata (c.d. rottamazione) dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

In particolare, il messaggio INPS n. 824/2017 afferma che la mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione non equivale ad effetto estintivo del debito: per cui solo con il pagamento dell’importo della prima rata comunicata dall’Agente della riscossione, potrà essere attestata la regolarità contributiva ai sensi dell’art. 3, comma 2, Decreto Interministeriale.

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