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Il 20 maggio 2017 sono entrate in vigore come noto le modifiche introdotte nel Codice dei Contratti Pubblici dal c.d. Correttivo (D. Lgs. 19/04/2017 n.56), con il quale sono stati apportati gli aggiustamenti resi necessari dalle esigenze manifestatesi nel primo anno di operatività del Codice.

Le slides allegate in calce riassumono le principali modifiche. Da segnalare in particolare:

  • le definizioni (re)introdotte, tra cui quelle dei Lavori di categoria prevalente e di categoria scorporabile, di Manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle relative alla programmazione dei lavori e dei servizi;

  • le deroghe (transitoria e a regime) al divieto di appalto integrato;

  • le novità in materia di progettazione e di verifica della stessa (con la precisazione all’art. 26, co. 2, del momento in cui deve essere fatta la verifica in caso di appalto integrato);

  • la riduzione della cauzione provvisoria per le PMI (vd. definizione art. 3 del Codice) introdotta nell’art. 93, co. 7 del D. Lgs. 50/2016 (riduzione applicabile anche alla cauzione definitiva in virtù del rinvio di cui all’art. 103, comma 1, ult. periodo del D.Lgs. 50/2016);

  • il soccorso istruttorio (semplificato e NON più a pagamento) ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice (così come modificato dal correttivo);

  • Le procedure di affidamento con le novità in tema di sottosoglia ai sensi dell’art. 32, comma 1 e dell’art. 36, comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (per gli appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro: a) possibilità di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, senza necessità di specifica motivazione ed anche senza la preventiva consultazione di due o più operatori economici (come invece in precedenza previsto dall’ANAC, nelle Linee Guida n. 1 e n. 4); b) precisazione dei contenuti minimi dell'atto (come già indicato dall’ANAC nelle Linee Guida n. 4) con l’indicazione in modo semplificato di: oggetto dell’affidamento, importo, fornitore, ragioni della scelta e possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli tecnico-professionali, ove richiesti; c) affidamento con il criterio del prezzo più basso; d) facoltà per la stazione appaltante di non richiedere la cauzione provvisoria;

  • Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: a) tetto massimo del 30% al punteggio attribuibile all'elemento prezzo; b) impossibilità di attribuire punteggio all'offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base di gara;

  • Necessaria conoscibilità degli atti e della motivazione ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione con il rito “super accelerato” di cui all’art. 120, comma 2 bis del Codice processo amministrativo;

  • Subappalto: a) resta fermo il limite del 30% del valore complessivo del contratto; b) ampliato l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori; c) obbligo della stazione appaltante, negli appalti sottosoglia, di indicare nel bando modalità e tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione per l’appaltatore e i subappaltatori;

  • Collaudo: possibilità di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal D.L.;

  • Incentivi per le funzioni tecniche (art. 113, co. 2 Codice): precisazioni circa la determinazione del Fondo e l’applicazione anche agli appalti relativi a servizi o forniture.

  • Pagamenti (art. 113 bis Codice) : termini per emissione del certificato di pagamento (45 giorni dall’adozione del SAL) e termini e condizioni per il saldo; quantificazione delle penali (0,3 per mille – 1 per mille), massimo 10% importo netto del contratto.

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Pubblicato in Nuovo Codice

E’ iniziato in Parlamento l’esame dello schema del decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (il “Codice”).

Il 6 marzo 2017, infatti, il Ministro per i rapporti con il parlamento ha trasmesso alla Presidenza della Camera lo “schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (“Correttivo”).

Attese le criticità riscontrate in sede di prima applicazione del Codice, il Governo ha quindi predisposto il detto Correttivo, nell’esercizio della facoltà prevista dalla Legge Delega (L. 11/2016, art. 1, co.8) di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla Legge Delega e della procedura ivi prevista (al comma 3).

Il testo del decreto correttivo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 febbraio 2017, ed inviato per l’acquisizione dei previsti pareri, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche al Consiglio di Stato, ed alla Conferenza unificata di cui all’art. 8 D. Lgs. 281/1997.

Come si legge nella relazione illustrativa “le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata”.

Nell’impossibilità di dar conto delle singole modifiche (essendo costituito il Correttivo di 121 articoli), si ritiene qui solo opportuno evidenziare, attesa la portata della modifica, che è stata integralmente riscritta (con l’art. 49 del Correttivo) la disciplina del soccorso istruttorio a pagamento (prevista dall’art. 83, co. 9 D. Lgs. 50/2016), eliminandone l’onerosità, al fine di superare il contrasto di tale previsione con le direttive europee, che non prevedono (né prevedevano in passato) che l’operatore economico dovesse pagare alcunché per poter regolarizzare la documentazione presentata per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti e concessioni pubblici.

Si rammenta al riguardo che il Tar Lazio sez. III (Ord. 3 ottobre 2016 n. 10012) ha rimesso alla Corte di giustizia europea la questione pregiudiziale riguardante la compatibilità della disciplina nazionale in tema di onerosità del soccorso istruttorio (già previsto dall'art. 38, co. 2 bis, D. Lgs. 163/06 ed attualmente dall'art. 83 del Nuovo Codice) prospettandone il possibile contrasto, con gli artt. 45 e 51 Dir. 2004/18/CE e con i noti principi di massima concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.

Per il dettaglio delle numerose modifiche, si rinvia alla lettura degli articoli del Codice, nel testo coordinato con le modifiche del Correttivo (qui allegato in PDF per comodità di consultazione) e per ulteriori approfondimenti al link di seguito indicato ove sono reperibili ulteriori documenti di interesse (Analisi tecnica normativa, c.d. ATN; l’Analisi di impatto della regolamentazione, c.d. AIR etc.)

http://www.camera.it/leg17/682?atto=397&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=2#inizio

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AVVERTENZA

Con Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2016 n. 164, sono stati corretti gli errori materiali contenuti nel testo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 10/L alla G.U. - Serie gen. - del 19 aprile 2016, n. 91).
Si rende disponibile per comodità di consultazione il testo del Codice aggiornato da Normattiva a seguito delle correzioni.

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