L’INAIL, con circolare n. 42 del 12 ottobre 2017 (allegata in pdf per pronta consultazione), ha fornito le prime istruzioni applicative per la comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi prevista dagli artt. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (cd. Testo Unico Sicurezza) e dei decreti applicativi.

L’INAIL, nel proprio sito istituzionale, ricorda in generale che “… tutti i datori di lavoro …..hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento” [cfr. artt. 3 e 18, co. 1, lett. r), art. 21 TUS].

Pertanto, una volta terminato il periodo transitorio, dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione devono comunicare all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Qualora l’infortunio sul lavoro determini un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

Lo stesso sito istituzionale dell’INAIL riepiloga, opportunamente, le sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione sopra descritti: (i) “il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi …. , determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro ….”; (ii) “nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio … comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro”.

Pubblicato in Sicurezza

Contatti

Studio Legale Multidisciplinare Saraceni
Via Filippo Corridoni, 15 B
00195 - Roma

info@studiosaraceni.it

      linkedin

Iscrizione Newsletter
  1. Email(*)
    Valore non valido
  2.  
  1. Nome(*)
    Valore non valido
  2. Cognome(*)
    Valore non valido
  3.  
  1. Ente(*)


    Valore non valido
  2. Settore(*)


    Valore non valido
  3. Qualifica professionale
    Valore non valido
  4. Codice di verifica(*)
    Codice di verifica
      AggiornaValore non valido

AVVERTENZA

Con Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2016 n. 164, sono stati corretti gli errori materiali contenuti nel testo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 10/L alla G.U. - Serie gen. - del 19 aprile 2016, n. 91).
Si rende disponibile per comodità di consultazione il testo del Codice aggiornato da Normattiva a seguito delle correzioni.

SCARICA PDF