L’INAIL, con circolare n. 42 del 12 ottobre 2017 (allegata in pdf per pronta consultazione), ha fornito le prime istruzioni applicative per la comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi prevista dagli artt. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (cd. Testo Unico Sicurezza) e dei decreti applicativi.

L’INAIL, nel proprio sito istituzionale, ricorda in generale che “… tutti i datori di lavoro …..hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento” [cfr. artt. 3 e 18, co. 1, lett. r), art. 21 TUS].

Pertanto, una volta terminato il periodo transitorio, dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione devono comunicare all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Qualora l’infortunio sul lavoro determini un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

Lo stesso sito istituzionale dell’INAIL riepiloga, opportunamente, le sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione sopra descritti: (i) “il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi …. , determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro ….”; (ii) “nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio … comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro”.

Pubblicato in Sicurezza
Lunedì, 05 Dicembre 2016 17:04

Cruscotto infortuni: istruzioni INAIL

E’ ormai passato quasi un anno dalla soppressione dell’obbligo della tenuta del registro infortuni. Infatti, lo scorso 23 dicembre 2015, è entrata in vigore la semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro prevista dall’artt. 21, comma 4, decreto legislativo n. 151 del 14.9.2015 . Deve tuttavia ricordarsi che rimane fermo l’obbligo di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti, come previsto nell’art. 53, D.P.R. n. 1124 del 30.6.1965 s.m.i.

L’INAIL, con la Circolare n. 45 del 30.11.2016 (allegata in pdf per pronta consultazione), precisa le modalità di accesso al nuovo applicativo informatico, denominato “Cruscotto Infortuni”, da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza (in primis, ASL).

Poiché i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (c.d. RLS) non sono inclusi tra i soggetti ammessi alla consultazione di tale applicativo informatico, la detta Circolare INAIL n. 45 del 2016 ribadisce che gli stessi RLS possono ricevere informazioni e dati sugli infortuni e sulle malattie professionali direttamente dai datori di lavoro.

In precedenza, con la Circolare n. 31 del 2.9.2016 (anch’essa allegata per pronta consultazione), l’INAIL aveva precisato le modalità di fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro intermediari.

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