Lunedì, 24 Ottobre 2016 08:47

DURC istruzioni Inail e Min Lav

Nella G.U. del 19/10/2016, n. 245è stato pubblicato il Decreto interministeriale 23/2/2016 con alcune significative modifiche al DURC disciplinato dal Decreto interministeriale 30/1/2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In primo luogo, con la modifica dell’art. 2, comma 1 del detto D.M. 30/1/2015, è stato precisato che la verifica di regolarità contributiva riguardante le Casse Edili è fatta - ai soli fini DURC -, per tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia.

Difatti, come precisato dal Ministero del Lavoro con la Circolare esplicativa n. 38 del 2/11/2016 (qui unita in pdf), la detta verifica di regolarità contributiva per i versamenti alle Casse edili deve essere compiuta anche rispetto alle imprese cheeffettivamente applicano il CCNL del settore edile, pur essendo classificate a fini previdenziali (ai sensi della L. n. 88/1989)in settore diverso dall’edilizia. Tali indicazioni sono confermate anche nella successiva circolare INAIL n. 48 del 14/11/2016 (qui unita in pdf), secondo la quale “il sistema dell’Inps effettuerà … l’interrogazione negli archivi delle Casse edili anche se per il codice fiscale non è presente il codice statistico contributivo (c.s.c.) edile”.

In secondo luogo, con la modifica dell’art. 5, è stato esteso l’ambito di applicazione della condizione di regolarità già ivi prevista (per le imprese in fallimento e per quelle in amministrazione straordinaria ai sensi del D. Lgs. n. 270/1999), anche alle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio ed a quelle ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. n. 347/2003 (conv. in L. n. 39/2004).

Le dette imprese, pertanto, si considerano regolari con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti, rispettivamente, prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura.

Per effetto delle modifiche introdotte dal nuovo Decreto, inoltre, NON è più necessaria, per il ricorrere della detta condizione di regolarità, l’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.

Ne consegue, come chiarito dal Ministero del Lavoro che “l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3).”Ciò in considerazione della finalità della disposizione normativa, volta alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell’impresa” (Vd. Circ. n. 38/2016 cit.). Al riguardo, alcune precisazioni di rilievo sono indicate nella circolare INAIL n. 48/2016, secondo cui resta fermo che l’impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.La normativa descritta si applica alle nuove richieste di regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data della presente circolare” (queste ultime dovrebbero essere quelle presentate dopo il 4.11.2016, data di entrata in vigore della riforma, n.d.r.).

Si allega in PDF per comodità di consultazione il testo del D.I. modificativo che entra in vigore il 4 novembre 2016, corredato delle predette circolari n. 38/2016 (Min. Lav.) e n. 48/2016 (INAIL).

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Pubblicato in Sicurezza

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