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Il documento unico di regolarità contributiva – DURC è divenuto, ormai, un ospite ricorrente delle pagine di questo sito.

Da ultimo, ci eravamo occupati della posizione assunta dall’INPS sui rapporti tra la definizione agevolata delle controversie con gli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle) ed il D.M. 30/01/2015 in tema di DURC. Nel messaggio n. 824 del 24/02/2017, infatti, l’INPS aveva affermato che per l'attestazione della regolarità contributiva non fosse sufficiente la presentazione della domanda di definizione agevolata agli agenti della riscossione, ma che fosse invece necessario l’accoglimento della domanda, unitamente al pagamento almeno la prima rata (https://www.sonoingara.it/sicurezza/item/69-durc-ulteriori-chiarimenti-inps-controlli-casse-edili-regolarita-durc-e-rottamazione-cartelle).

Oggi, invece il legislatore con la cd. Manovrina (vd. art. 54, D.L. n. 50 del 24/4/2017, qui allegato, approvato definitivamente con la legge 21/06/2017, n. 96) ha superato la detta posizione espressa dall’INPS, affermando in sostanza che, dal 24/4/2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017), per il rilascio del DURC è sufficiente la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i debiti contributivi da parte del contribuente. Nel caso di inadempimento all’obbligo di pagamento (mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute), tutti i DURC rilasciati successivamente alla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dovranno essere annullati con efficacia retroattiva. Al riguardo, l’Agente della riscossione, ha l’obbligo di comunicare agli Enti coinvolti il regolare versamento delle rate accordate al contribuente in sede di definizione agevolata, per consentire ai detti Enti di effettuare i conseguenti annullamenti (così, relazione governativa al disegno di legge di conversione, A.C. n. 4444).

In attuazione del citato art. 54 gli Enti previdenziali, quasi contestualmente, hanno fornito indicazioni per dare piena operatività alla novella legislativa. Sul punto, si rinvia quindi alla circolare INAIL n. 18 del 28/04/2017 (qui allegata in pdf) e alla circolare INPS n. 80 del 02/05/2017 (qui allegata in pdf).

Si deve, per altri versi, evidenziare che l’intervento del legislatore e le precisazioni dell’INAIL e dell’INPS sono limitati ad aspetti specifici, permanendo quindi alcune perplessità sulle posizioni giurisprudenziali che, come si avrà modo di vedere, non appaiono del tutto coerenti con le disposizioni del Decreto interministeriale del 30/01/2015 in tema di regolarizzazione del documento di regolarità contributiva.

Infatti, l’art. 4 del Decreto Interministeriale prevede l’invito a regolarizzare la posizione contributiva dell’interessato (cd. preavviso di rigetto) che può, appunto, normalizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica. Durante questo periodo, gli Istituti previdenziali non possono dichiarare l’irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione della verifica che, altrimenti, attesterebbe una situazione – il mancato versamento delle somme dovute – non corrispondente alla realtà. In pendenza del preavviso di rigetto, poi, non possono essere effettuate ulteriori verifiche da parte degli Enti previdenziali.

Se questa è la disposizione di carattere generale sul preavviso di rigetto, quindi, non è dato comprendere la ragione dell’assunto giurisprudenziale (cfr., in mero ordine cronologico, Corte di Cassazione, sez. un., 29/03/2017 n. 8117, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni Riunite, parere 19/10/2016, n. 1063/2016 e Cons. Stato, Ad. Plen., 29/02/2016, n. 5) secondo cui: (i) l’invito alla regolarizzazione può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione; (ii) la regolarità contributiva deve sussistere per tutta la durata della procedura e che, dovendo il DURC essere acquisito d’ufficio, è inapplicabile a detta acquisizione il procedimento di regolarizzazione.

Infatti, atteso che il DURC assume carattere definitivo solo dopo lo svolgimento di questa procedura in contraddittorio con l’impresa ai sensi del D.I. 30/01/2015 e che lo stesso può essere liberamente consultato dalle Pubbliche amministrazioni nello svolgimento delle procedure di gara (cfr. decreto interministeriale 30/01/2015, cit.), non è dato comprendere appieno la base normativa del divieto giurisprudenziale per le Stazioni appaltanti di rimettere (temporaneamente) in termini l’impresa interessata.

Del resto, lo stesso art. 80, comma 4, D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 stabilisce che il divieto di partecipazione ad una procedura d’appalto non opera “quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”, senza stabilire alcuna esplicita preclusione durante il periodo del contraddittorio previsto dall’art. 4, decreto interministeriale sul DURC. Non si tratta, infatti, di violare il principio della “par condicio” dei concorrenti che hanno osservato le regole del bando bensì di consentire, nel ristretto termine di 15 giorni, al concorrente “potenzialmente irregolare” di sanare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali valendosi dell’art. 4, citato decreto interministeriale.

Dunque, con l’approvazione definitiva della Manovrina, non è stata sfruttata l’opportunità di fare chiarezza sul tema né è stato superato un orientamento giurisprudenziale non pienamente condivisibile.

© SONOINGARA Riproduzione riservata

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