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Sismabonus: cumulabile con altre detrazioni? Sì, no, in parte

In attesa delle novità della legge di stabilità 2018, si registrano importanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul tema Sismabonus che rappresenta ormai uno fra gli ospiti fissi del sito.

Le precisazioni sono contenute nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 29/11/2017, n. 147/E (allegata in pdf per pronta consultazione) che trae spunto da un caso reale, evidentemente frequente nella pratica, di un contribuente intenzionato ad effettuare contemporaneamente:

a) opere di risanamento strutturale di mura, coperture e pavimenti, ivi compresi, quindi, interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria quali, ad esempio, intonacatura, imbiancatura e posa pavimenti, rientranti nella lettera i) dell’art. 16-bis T.U.I.R. di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, ossia nelle cd. opere antisismiche;

b) interventi di rifacimento dell’impianto idraulico ed elettrico, nonché di sostituzione di sanitari e infissi interni, rientranti nella lett. b) dell'art. 16-bis del citato T.U.I.R., ossia negli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro/risanamento conservativo;

c) rifacimento di infissi esterni e dell'impianto diriscaldamento di cui all’art. 1, comma 344, legge 27/12/2006, n. 296 (cd. legge finanziaria 2007), ossia negli interventi di riqualificazione energetica.

Il contribuente, considerato che ad ognuna di queste tipologie corrispondono periodi di detrazione da 5 a 10 anni, una diversa detrazione in percentuale e differenti tetti di spesa, chiede di conoscere su ciascuno di tali profili l’avviso dell’Agenzia delle Entrate che si esprime in questo senso.

La detrazione per i Sismabonus, spettante nella misura del 70% in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell'80% in caso di diminuzione di due classi di rischio, deve essere ripartita necessariamente in 5 rate “non essendo prevista la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio” [cfr. sopra lettera a)].

Per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche vale “il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera”.Infine, “il limite di spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica …. attualmente stabilito in euro 96.000 annuali, è unico in quanto riferito all'immobile”, non potendo quindi essere superato [cfr. sopra lettera b)].

Tuttavia, non sono soggetti a predetto limite di spesagli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1 della Legge 296 del 2006, comma 344 (riqualificazione globale dell'edificio) o, in alternativa, di cui ai commi 345 (interventi su strutture opache e infissi) e 347 (sostituzione impianti termici), per i quali l’istante potrà beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specificatamente previsti dalle norme di riferimento” [cfr. sopra lettera c)].

Dunque, attraverso una puntuale ricostruzione della normativa fiscale ed edilizia, l’Agenzia delle Entrate sembra consentire la sommatoria di quest’ultima agevolazione con quella dei sismabonus; con ciò ponendo a disposizione degli operatori del settore e, soprattutto, dei cittadini e delle imprese ampie possibilità di riqualificare l’edificato esistente o, se si preferisce, di puntuale rigenerazione urbana.

 

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Ultima modifica il Domenica, 21 Gennaio 2018 05:41
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