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V.I.A. l'esclusione non scade

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 267 del 15.12.2016 (qui allegata in pdf per pronta consultazione), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione di legge regionale (Puglia) nella parte in cui prevedeva che la pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale – VIA aveva efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza inizio dei lavori, dovevano essere rinnovate le procedure di esclusione dalla VIA di determinati interventi.

Al di là della fattispecie portata all’attenzione della Consulta (art. 2, l.r. 14.6.2007, n. 17), dichiarata parzialmente illegittima, la sentenza n. 267/2016 è particolarmente ricca di spunti per la ricostruzione dei rapporti tra le esigenze di tutela ambientale che riguardano il reperimento di fonti energetiche alternative ed il coinvolgimento dell’iniziativa privata per la realizzazione di tale interesse di natura strategica.

In particolare, la sentenza n. 267/2016 ricorda che “l’attività di sfruttamento dell’energia eolica costituisce iniziativa economica comportante la destinazione di capitali privati ad un processo produttivo, il quale implica la creazione di risorse materiali di interesse pubblico strategico. Il fatto che lo scopo del privato sia diretto a fini lucrativi è aspetto che non può inficiare la rilevanza del citato profilo strategico. Pertanto, deve essere considerata costituzionalmente illegittima l’imposizione di condizionamenti e vincoli, anche di carattere temporale, non collegati funzionalmente alla cura di interessi ambientali”. Se manca questo nesso teleologico si determina, in altre parole, “una grave interferenza con l’iniziativa dell’imprenditore” per cui tale imposizione non può “essere accentuata da ulteriori incombenze amministrative che non siano giustificate dall’esigenza di coordinare e rendere compatibili e congruenti i subprocedimenti propedeutici al provvedimento finale di autorizzazione unica”.

La disposizione regionale, quindi, che stabilisce un termine di efficacia dell’esclusione degli impianti eolici dalla procedura di VIA, contrasta con “le strategie industriali di settore, che non possono prescindere dal fattore tempo e dal grado di certezza degli esiti delle procedure amministrative”. Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale.

Per gli indispensabili approfondimenti, infine, si suggerisce la lettura dell’allegata sentenza.

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Ultima modifica il Domenica, 22 Gennaio 2017 17:03
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