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Pareri di precontenzioso ANAC (Art. 211 D. Lgs. 50/2016)

Il Nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016, di seguito “Codice” o “Nuovo Codice”), prevede tra i rimedi alternativi al contenzioso, lo strumento dei Pareri di precontenzioso dell'ANAC (art. 211).

Si tratta del rimedio già previsto dal D. Lgs. 163/06 (art. 6, co. 7, lett. n), cui sono stati però apportati alcuni correttivi nella finalità di aumentarne l’efficacia.

In particolare l’art. 211, comma 1 del Nuovo Codice prevede che relativamente alle procedure di gara:

1) la stazione appaltante o gli operatori economici possano chiedere (per via telematica) all’ANAC di esprimere parere su questioni sorte relativamente alla gara (utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito dell’Autorità all’indirizzo

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/regolamenti/mod.istanza.parere.Reg.02.09.2014.pdf);

2) L’ANAC esprime il parere nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza;

3) il parere è vincolante ed obbliga le parti, a condizione che esse vi abbiano preventivamente acconsentito;

4) il detto parere è impugnabile innanzi al TAR competente nel termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell'art. 120 del CPA (Codice del processo amministrativo). In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento del ricorrente ai fini della condanna alle spese e dell’eventuale risarcimento del danno sensi e per gli effetti dell'art. 26 del CPA.

Inoltre, qualora ritenga sussistente un vizio di legittimità nella procedura di gara, l'ANAC invita, mediante un atto di raccomandazione, la Stazione Appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere gli eventuali effetti degli atti illegittimi, assegnando un termine non superiore a 60 giorni.

Con disposizione innovativa, l’art. 211, comma 2 del Nuovo Codice, stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria (tra un minimo di € 250,00 ed un massimo di € 25.000,00) a carico del dirigente responsabile, nel caso di mancato adeguamento della Stazione Appaltante all’Atto di Raccomandazione dell’ANAC.

La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale e quindi sulla qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dddall’art. 38 del Nuovo Codice.

La raccomandazione dell’ANAC è impugnabile innanzi innanzi al TAR competente nel termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell'art. 120 del CPA.

© SONOINGARA_Riproduzione riservata

 

Ultima modifica il Lunedì, 01 Agosto 2016 12:28
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