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Riserve

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici di seguito “Codice” o “Nuovo Codice”), sono state abrogate tutte le disposizioni del previgente Codice dei contratti pubblici, nonché numerose disposizioni del Regolamento di attuazione ed esecuzione del detto Codice (D.P.R. 2017/2010).

Tuttavia, per quanto qui di interesse, sono stati mantenuti in vigore gli artt. 178 - 210 del D.P.R. 207/2010, che disciplinano la contabilità dei lavori, tra i quali sono comprese le disposizioni relative all’iscrizione delle riserve, cioè gli artt. 190, 191 e 201 del D.P.R. 207/2010.

Pertanto, anche con il Nuovo Codice, l’appaltatore che intenda avanzare pretese nei confronti del Committente è tenuto a formulare le sue riserve nelle forme e nei termini stabiliti a pena di decadenza dai citati artt. 190, 191 e 201 del D.P.R. 207/2010.

In particolare, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

Le riserve, sempre a pena di decadenza, devono altresì essere: 1) iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole; 2) confermate espressamente sul conto finale, giacchè se non sono confermate, si intendono abbandonate; 3) formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano nonché la relativa quantificazione a pena di inammissibilità.

Se al momento della firma con riserva, la precisa esplicazione e quantificazione non siano possibili, l’esecutore è tenuto, a pena di decadenza, a provvedere all’esplicazione e quantificazione nel termine perentorio di 15 giorni.

Il direttore dei lavori, a sua volta, nei successivi 15 giorni, deve controdedurre in maniera esauriente sulle richieste dell’esecutore, così da consentire alla stazione appaltante di avere la chiara percezione delle ragioni che impediscono di accogliere le dette richieste.

Sicchè, quando l'esecutore non abbia firmato il registro di contabilità nel termine perentorio di 15 giorni all’uopo assegnato, ovvero pur avendolo firmato con riserva, non abbia però provveduto alla’esplicazione e quantificazione nelle forme e termini predetti: i fatti registrati in contabilità restano definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Il D.L. cioè non può limitarsi a respingere sul registro di contabilità le riserve, apponendovi in calce la frase di stile “Si respingono le riserve in quanto infondate in fatto e diritto”, giacchè il D.L. risponde per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a pagare.

Si richiama l’attenzione sulla disposizione oggi contenuta nell’art. 205 del Nuovo Codice secondo cui “Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26” dello stesso Codice.

Si tratta di norma riproduttiva di quella già contenuta nell’art. 240 bis, comma 1 bis del D. Lgs. 163/06, che a suo tempo aveva già suscitato non poche perplessità, anche di legittimità costituzionale, perplessità senz’altro da confermare anche rispetto alla nuova disposizione.

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Ultima modifica il Lunedì, 01 Agosto 2016 12:29
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