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Rating di impresa – Requisiti reputazionali (art. 83, comma 10 D. Lgs. 50/2016)

Con l’art. 83, comma 10 D. Lgs. 50/2016 (“Codice Contratti Pubblici” o “Codice”) ha trovato ingresso negli appalti pubblici il sistema del rating d’impresa, già largamente utilizzato dai privati per la scelta di partners e fornitori, che esprime la capacità strutturale e l’affidabilità dell’operatore economico.

Il detto sistema del rating di impresa, con le relative penalità e premialità, si applica ai soli fini della qualificazione delle imprese ed è connesso a requisiti reputazionali da valutare in base ad indici (qualitativi e quantitativi) oggettivi e misurabili, nonché in base ad accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e l’affidabilità dell'impresa.

La norma demanda all’ANAC la gestione del sistema ed il rilascio delle relative certificazioni, così come l’individuazione, con apposite Linee guida da adottare entro il 19 luglio 2016, dei requisiti reputazionali e dei criteri di valutazione per i quali la stessa norma fornisce i necessari indirizzi.

Nell’ambito della gestione del sistema, la legge attribuisce all’ANAC anche il potere di irrogare misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria da parte delle imprese titolari di contratti pubblici (compresi subappaltatori e fornitori di materiali, opere e servizi) delle richieste estorsive e corruttive.

La riserva di gestione del sistema a favore dell’ANAC impedisce, pertanto, alle singole stazioni appaltanti la creazione e la gestione di loro autonomi sistemi di rating d’impresa, ancorché conformati agli indirizzi del NCA e in pendenza delle predette Linee guida ANAC.

I requisiti reputazionali debbono essere fissati dall’ANAC tenendo conto dei seguenti elementi stabiliti dalla norma:

  • il rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; si evidenzia al riguardo un difetto di coordinamento della disposizione in esame (riferita alla qualificazione delle imprese) con quella prevista dall’art. 95, comma 13 del Codice, che inserisce il rating di legalità tra i criteri premiali da applicare in sede di valutazione dell’offerta, nell’ambito del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

  • i precedenti comportamentali dell'impresa, con specifico riferimento al rispetto di tempi e costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso promosso dalla stessa impresa (sia in sede di partecipazione alle procedure di gara, sia in fase di esecuzione dei contratto);

  • la regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti alla richiesta della certificazione del rating.

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