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Sismabonus: dal 16 gennaio nuove regole

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto 9 gennaio 2020, n. 24 (allegato in pdf per pronta consultazione), ha modificato le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati (cd. sismabonus).
Come si legge nel preambolo del d.m. 24/2020, le modifiche sono dovute alle mutate disposizioni nazionali e regionali in tema di edilizia e alle indicazioni fornite nel tempo dall’Agenzia delle Entrate favorevoli ad un’estensione del sismabonus. Conseguentemente, al di là delle modificazioni “lessicali” dell’art. 3, comma 3, d.m. 28 febbraio 2017, n. 58 relative al titolo edilizio di volta in volta occorrente per la realizzazione degli interventi e alla necessità di presentare il progetto prima dell'inizio dei lavori, sono stati sostituiti integralmente gli allegati A e B del medesimo regolamento (allegati in pdf per pronta consultazione). In dettaglio, questi allegati si riferiscono, rispettivamente, ai due metodi (convenzionale e semplificato) per procedere alla classificazione del rischio sismico e all’asseverazione del professionista sulla costruzione interessata dagli interventi. Le modifiche attengono, principalmente, alla tabella 6 (classe di rischio degli edifici in muratura) e all'inclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione non previsti originariamente.
Il nuovo regime del sismabonus trova applicazione dal 16 gennaio 2020, ossia dal giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto ministeriale nel sito istituzionale. Per completezza, infine, si rende disponibile il testo coordinato del d.m. 58/2017, pubblicato nel medesimo sito.
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Ultima modifica il Lunedì, 20 Gennaio 2020 09:28
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