Lunedì, 25 Luglio 2016 17:16

Contratto

Contratto

La stipulazione del contratto d’appalto o di concessione segna il momento dell’incontro delle volontà tra aggiudicatario e stazione appaltante, posto che, come confermato dall’art. 32, comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016 (“Codice Contratti Pubblici” o “Codice”) “L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta” (già art. 11, comma 7 D. Lgs. 163/06, con riferimento all’aggiudicazione definitiva).

Il contratto, a pena di nullità, deve essere stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero ancora per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (art. 32, comma 14 del nuovo Codice).

Il contratto, una volta stipulato, per espressa previsione dell’art. 32, comma 12 del Codice, è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti, fermo restando il meccanismo del silenzio assenso innovativamente stabilito dall’art. 33, comma 2 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Difatti, l’approvazione ed i controlli sul contratto, debbono essere eseguiti (ai sensi del detto art. 33, comma 2) con un procedimento e termini analoghi a quelli previsti dal comma 1 per l’approvazione dell’aggiudicazione e cioè, in mancanza di diverso termine previsto dall’ordinamento della stazione appaltante, entro il termine di 30 giorni dalla stipula. Termine che può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti/documentazione

Decorsi i detti termini, analogamente a quanto previsto per la procedura di aggiudicazione, il contratto “si intende approvato”, per effetto del meccanismo del silenzio assenso.

Così come già stabilito dalla normativa previgente, il contratto deve essere stipulato entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione (art. 32, comma 8). La norma fa salvo il diverso termine “previsto nel bando o nell'invito ad offrire”, nonchè il “l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario”.

Parimenti, come per il passato, il detto art. 32, comma 8 del Codice precisa che “Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto”, laddove il riferimento al recesso dal contratto è frutto probabilmente di un difetto di coordinamento nel testo del nuovo Codice.

Difatti, l’ipotesi del recesso dal contratto, era prevista dalla normativa previgente (art. 11 comma 9 D. Lgs. 163/06) per il caso in cui fossero stati superati i termini fissati dall’art. 12, comma 3 del D. Lgs. 163/06 per il controllo e l’approvazione del contratto stipulato. Tale fattispecie, tuttavia, non è più contemplata dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che anzi, come sopra richiamato, ha introdotto il meccanismo semplificatorio del silenzio assenso (anche nella finalità di stigmatizzare l’inerzia dell’amministrazione), che una volta decorso il termine per l’approvazione del contratto, equipara il silenzio all’approvazione.

Così come già previsto dalla normativa previgente, qualora l’aggiudicatario chieda di “sciogliersi da ogni vincolo”, in caso di infruttuoso decorso del termine all’uopo stabilito, senza che per fatto della stazione appaltante non si pervenga alla stipula del contratto: “All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate”, nonché ove, nel frattempo si sia provveduto in via d’urgenza alla consegna lavori o all’avvio delle prestazioni (nel caso di forniture o servizi) l'aggiudicatario ha diritto, altresì, al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori (ivi comprese quelle per le opere provvisionali) o delle prestazioni, ordinati, rispettivamente, dal Direttore dei Lavori o Direttore dell'esecuzione.

Fermo quanto sopra statuito dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, occorre, altresì, rammentare il principio di diritto di recente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. I, sent. 12 luglio 2016 n. 14188) con riferimento all’approvazione dell’aggiudicazione e del contratto prevista dalla legge di contabilità di Stato.

Secondo la Suprema Corte “nei contratti conclusi con la pubblica amministrazione, il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinato all’approvazione ministeriale ai sensi dell’art. 19 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dall’organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall’amministrazione, sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, pur se formalmente esistente, non è sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica nelle forme prescritte dalla legge (artt. 16 e 17 del decreto cit.);”

Sicchè, come pure precisato dalla Corte di Cassazione “l’eventuale responsabilità dell’amministrazione, in pendenza dell’approvazione ministeriale, deve essere, di conseguenza, configurata come responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell’art. 1173 cod. civ. e dal quale derivano, a carico delle parti, “non obblighi di prestazione ai sensi dell’art. 1174 cod. civ., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ.

Se il contratto non viene stipulato “per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave” la stazione appaltante può rivalersi sulla garanzia provvisoria (art. 93, comma 6 del Codice).

Riguardo all’esecuzione d’urgenza, va evidenziata una novità di rilievo introdotta dal nuovo Codice, che non ha confermato il divieto (già previsto dall’art. 11, comma 9 del D. Lgs. 163/06) di procedere alla esecuzione d’urgenza in pendenza dello stand still (sostanziale o processuale), salvo casi specifici incluso quello in cui la mancata esecuzione immediata avrebbe determinato un grave danno all’interesse pubblico, ivi inclusa la perdita del finanziamento comunitario.

La nuova disciplina (di cui all’art. 32, comma 8, ultimo periodo del nuovo Codice) ammette tout court l'esecuzione d'urgenza, precisando le ipotesi in cui è ammessa, che includono oltre a quelle già previste dalla previgente normativa, anche altre fattispecie, costituite da “eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale” oltre che – come per il passato – “nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.”

Va ulteriormente evidenziato che il nuovo Codice ha mantenuto la previsione del termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni “dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione” (stand still), in pendenza del quale il contratto non può essere stipulato (art. 32, comma 9), ma ha ampliato i casi in cui lo stand still non si applica.

Difatti, il nuovo Codice (art. 32, comma 10) oltre ai casi già contemplati dall’art. 11, comma 10 bis D. Lgs. 163/06, di seguito richiamati: a) presentazione o ammissione di una sola offerta, sempreché non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o tali impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva; b) appalto basato su un accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice; c) appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55 del Codice; d) acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

ha escluso l’applicazione dello stand still anche per gli affidamenti sottosoglia previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del Codice, cioè nel caso di:

e) affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro effettuato mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;

f) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori e alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice per forniture e servizi, effettuati a procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

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Pubblicato in Contratto
Lunedì, 25 Luglio 2016 17:10

Esecuzione d’urgenza

Esecuzione d’urgenza

Il Decreto Legislativo 50/2016 (“Codice Contratti Pubblici” o “Codice”) disciplina all’art. 32, comma 8, l’esecuzione in via d’urgenza, cioè l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto ovvero di perfezionamento della sua efficacia con le relative approvazioni.

Ai sensi dell’art. 32, comma 13 del Codice, infatti, l'esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

L’urgenza che giustifica l’esecuzione anticipata è un’urgenza qualificata, essa, infatti, è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero, come già previsto dalla normativa previgente, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Va notato che, al ricorrere delle predette circostanze, da motivarsi adeguatamente, l’esecuzione in via d’urgenza può essere disposta anche in pendenza del termine dilatorio, essendo stata abrogata la relativa norma di divieto già contenuta nell’art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 (v. anche Cons. Stato, comm. spec., parere 1 aprile 2016, n. 855).

Le modalità dell’esecuzione in via d’urgenza si ricavano dalla disciplina delle conseguenze della mancata stipulazione del contratto o della mancata efficacia dello stesso dettate, appunto, dall’art. 32, comma 8 del Codice: “Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione”.

Per l’esecuzione in via d’urgenza, quindi, è necessario un ordine espresso e dettagliato di esecuzione delle prestazioni; ordine che deve essere emanato dal Direttore dei Lavori nel caso di appalto di lavori e, rispettivamente, dal Direttore dell’esecuzione, nel caso di appalti di servizi o forniture.

Deve, peraltro, ritenersi che il detto ordine debba essere preceduto e debba dare atto della previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento (RUP), con le motivazioni dell’esecuzione in via d’urgenza, atteso che la direzione dell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture spetta al RUP, che controlla altresì i livelli di qualità delle prestazioni (art. 101 D. Lgs. 50/2016)

Il Direttore dei Lavori è tenuto ad indicare in modo specifico nel Verbale di consegna le lavorazioni che l’aggiudicatario deve eseguire immediatamente, incluse le eventuali opere provvisionali (ANAC, Linee guida sul Direttore dei lavori approvate il 21/06/2016) e, analogamente, il Direttore dell’Esecuzione in caso di servizi o forniture, è tenuto a far constare nel Verbale di avvio delle prestazioni le attività che l’aggiudicatario deve eseguire immediatamente (ANAC, Linee guida sul Direttore dell’esecuzione approvate il 21/06/2016).

Non sarebbe sufficiente, quindi, una semplice comunicazione proveniente dalla stazione appaltante, mentre il relativo provvedimento, recante le motivazioni dell’esecuzione in via d’urgenza, dovrà essere menzionato nell’ordine stesso.

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Pubblicato in Esecuzione d'urgenza

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AVVERTENZA

Con Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2016 n. 164, sono stati corretti gli errori materiali contenuti nel testo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 10/L alla G.U. - Serie gen. - del 19 aprile 2016, n. 91).
Si rende disponibile per comodità di consultazione il testo del Codice aggiornato da Normattiva a seguito delle correzioni.

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