Lunedì, 25 Luglio 2016 17:33

Commissione di aggiudicazione

Commissione di aggiudicazione

L’articolo 77 del Decreto Legislativo 50/2016 (“Codice Contratti Pubblici” o “Codice”) ha nuovamente disciplinato la commissione giudicatrice (o commissione di aggiudicazione secondo la rubrica dello stesso articolo), cioè l’organo straordinario, composto da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, cui è affidata la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La stessa disciplina, peraltro, non trova applicazione alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del Codice dei Contratti Pubblici (settori speciali: gas ed energia termica, elettricità, acqua, sfruttamento di area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi, fluviali, servizi di trasporto etc.).

Le norme dettate dal Codice dei Contratti Pubblici relativamente alla commissione di aggiudicazione, si riferiscono prevalentemente alla composizione e alle modalità di costituzione della stessa, non anche al suo funzionamento, il quale, a seguito dell’abrogazione delle relative norme del previgente regolamento (artt. 119-121 e 282, 283 del D.P.R. 207/2010), resta affidato alle regole dettate dalla singola stazione appaltante.

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, infatti, si limita a prevedere che la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni (art. 77, comma 2).

Le disposizioni recate dal Codice in materia possono essere distinte in due macro-categorie:

a) quelle di immediata prescrittività;

b) quelle correlate all’istituzione dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, previsto dall’art. 78 del Codice, il quale verrà istituito presso l’ANAC, che ne cura la regolamentazione.

Le norme di immediata prescrittività riguardano, innanzitutto, le cause di incompatibilità e di astensione dei commissari e dei segretari delle commissioni i quali (art. 77, commi 4,5 e 6 del Codice):

a) non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Va evidenziato che tale incompatibilità si estende ora, diversamente dal previgente regime (art. 84, comma 4 D. Lgs. 163/2006) anche al Presidente della commissione.

b) non devono aver ricoperto, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore nell’Amministrazione che ha indetto la gara;

c) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (artt. 314 ss.);

d) in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, non devono aver concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Va notato che mentre tale incompatibilità si estende ai segretari, il concorso alle medesime illegittimità commesso in qualità di segretario non dovrebbe determinare l’insorgenza della stessa incompatibilità;

e) non devono trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 51 del codice di procedura civile;

f) non devono essere in una situazione di conflitto di interesse secondo la disciplina innovativa dell’art. 42 del Codice.

L’inesistenza delle predette circostanze deve essere dichiarata dai singoli commissari, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000 all’atto dell’accettazione dell’incarico, la quale, pertanto, deve essere espressa e formale.

Pure di immediata prescrittività è la norma (art. 77, comma 7 del Codice) che impone che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e quella che prevede che le spese relative alla commissione siano inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

E’ invece rinviata all’adozione di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, la fissazione di una tariffa di iscrizione all'Albo predetto e il compenso massimo per i commissari.

Ai dipendenti pubblici, che a regime saranno gratuitamente iscritti all'Albo, non spetta alcun compenso se appartenenti alla stazione appaltante.

E’ infine da ritenersi di immediata applicazione la disposizione di cui all’art. 77, comma 11 del Codice che prevede - in caso di rinnovo del procedimento di gara (a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti) – la riconvocazione della medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Si rammenta che la Giurisprudenza amministrativa, sotto il vigore del D. Lgs. 163/06, ha chiarito che, pur dovendo la Commissione delle gare da aggiudicare con l’offerta economicamente più vantaggiosa, essere costituita da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, non è però necessario che i componenti siano esperti “in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi” (Cons. Stato, IV, 15.9.2015 n. 4316).

In via transitoria, nelle more dell’attuazione del detto Albo, l’art. 77, comma 12 prevede che la commissione di aggiudicazione sia nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Si segnala, al riguardo, la Delibera del 31 maggio 2016 n. 620 (depositata il 9 giugno 2016) con cui l’ANAC ha definito i criteri generali da applicare nella fase transitoria per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’ANAC per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto.

Per quanto qui di interesse, si rileva che l’Autorità, ritenuta l’opportunità di demandare alla commissione l’intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla commissione “la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l’unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore”, ha fissato i seguenti criteri generali: la commissione da nominare con Decreto del Presidente da adottarsi dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte: a) sarà nominata nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con facoltà di nomina della stessa anche per le gare da affidare con il criterio del minor prezzo; b) sarà di regola costituita da 3 (tre) componenti, salva la possibilità di nominarne 5 (cinque) qualora sia necessario disporre di ulteriori professionalità in ragione della particolare complessità delle offerte; c) il Presidente sarà individuato tra i Dirigenti, mentre gli altri Commissari saranno nominati tra il personale dell’Area A, ed il Segretario tra il personale della detta Area ovvero tra quello dell’Area B; d) la selezione deve avvenire nel rispetto del Principio di rotazione ed il soggetto nominato non potrà avere una nuova nomina se non siano decorsi 2 (due anni) dalla precedente, salvo i casi in cui siano richieste particolari professionalità presenti in numero esiguo; e) i componenti devono essere esperti dello specifico settore e non debbono incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità/astensione sopra ricordate previste dall’art. 77, commi 4,5 e 6 del Codice.

Venendo infine, alle disposizioni dettate per il detto Albo che sarà gestito dall’ANAC, si rileva che esso è articolato in una sezione ordinaria ed una sezione speciale, quest’ultima relativa alle procedure svolte da CONSIP S.p.a, da INVITALIA S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66.

I commissari dovranno essere sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati, comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro 5 giorni dalla richiesta della stazione appaltante, costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione.

In ogni caso, e quindi anche nell’eventualità di composizione mista (commissari interni o esterni) il Presidente della commissione dovrà essere individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

Tale prescrizione, unita alla causa di incompatibilità estesa anche al Presidente, costituita dall’aver svolto o svolgere qualunque altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, sembra essere incompatibile (revocandone in dubbio l’applicabilità) con la disposizione dettata per gli enti locali (art. 107, comma 3, lett. a) D.Lgs. 267/2000) che invece assegna ai dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e di concorso.

Anche in presenza dell’Albo sarà comunque possibile alla stazione appaltante nominare, nel rispetto del principio di rotazione, componenti interni che, come accennato, non riceveranno alcun compenso aggiuntivo.

La nomina di componenti interni sarà ammessa, anche a regime, sia in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie sia per quelli che non presentino particolare complessità, dovendosi considerare di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici.

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Lunedì, 25 Luglio 2016 17:26

Aggiudicazione

Aggiudicazione

Il Decreto Legislativo 50/2016 (“Codice Contratti Pubblici” o “Codice”) ridefinisce integralmente l’aggiudicazione.

Abrogata la vecchia bipartizione tra aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva, è diventata, anche su sollecitazione del Consiglio di Stato (Vedi Cons. Stato, Comm. spec., parere 1° aprile 2016, n. 855) “tout court «aggiudicazione»”

Ciò implica, anche sul piano terminologico, che l’atto con cui viene stabilita la graduatoria, all’esito della valutazione delle offerte (e dell’eventuale verifica di anomalia), “degrada” a “proposta di aggiudicazione”: ed è così definito sia dall’art. 32, comma 5, che dall’art. 33, comma 1 del Codice.

Il passaggio dalla proposta di aggiudicazione all’aggiudicazione, che è il provvedimento della stazione appaltante che ne determina l’approvazione, non è solo di natura formale, ma ha carattere sostanziale, com’è reso evidente dalla fase di interlocuzione espressamente prevista dall’art. 33, comma 1 del Codice tra il soggetto che formula la proposta (Commissione di gara) ed il soggetto competente, secondo l’ordinamento di ciascuna stazione appaltante, all’adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Quest’ultimo soggetto, infatti, può chiedere chiarimenti o documentazione (con conseguente interruzione del termine per l’adozione del provvedimento) lasciando ipotizzare che già in questa fase di controllo, ancora a rilevanza interna, dovrebbe potersi anticipare il potere/dovere di autotutela della stazione appaltante in ordine al contenuto della procedura espletata; tale potere è, invece, espressamente rinviato dall’art. 32, comma 8 del Codice alla fase successiva all’adozione del provvedimento di aggiudicazione relativa alla sua efficacia.

Il termine per l’adozione dell’aggiudicazione è rimesso dal Codice dei Contratti Pubblici all’ordinamento della singola stazione appaltante e, in mancanza, è fissato nel termine di 30 giorni dall’art. 33, comma 1.

Lo stesso termine è soggetto, come detto, ad interruzione in caso di richiesta di chiarimenti o documenti da parte del soggetto competente all’adozione del provvedimento, mentre lo stesso art. 33, comma 1, ultima parte, precisa che con il decorso del termine “la proposta di aggiudicazione si intende approvata”.

Vale la pena di richiamare al riguardo quanto precisato dal Consiglio di Stato (Comm. Spec., Parere 13 luglio 2016 n. 1640) circa il silenzio assenso, quale strumento di semplificazione utilizzato dal legislatore (europeo e nazionale) per sopperire all’inerzia dell’amministrazione, sia nei rapporti verticali (tra amministrazione e cittadino), che nei rapporti orizzontali (tra amministrazioni co-decidenti) attesa la generalizzazione di tale meccanismo oggi prevista dall’art. 17 bis L. n. 241/90 (introdotto dall’art. 3 L. n. 124/2015).

Secondo quanto precisato nel detto Parere, infatti, il nuovo istituto del silenzio-assenso ha un triplice fondamento di natura “eurounitaria”, costituzionale e sistematica:

  1. Natura eurounitaria, ove il meccanismo previsto dalla Dir. 2006/123/CE sui “Servizi nel mercato interno” (c.d. direttiva Bolkestein, considerando 43; art. 13, par. 4), mostra in maniera significativa come a livello europeo sia sempre più avvertita l’esigenza di prevedere meccanismi per fronteggiare gli effetti negativi sul mercato derivanti dall’incertezza giuridica conseguente all’inerzia delle amministrazioni;

  2. fondamento costituzionale, costituito dal principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., che postula, necessariamente, l’efficienza e la tempestività dell’azione amministrativa. Il detto art. 97 Cost. letto alla luce alla luce dell’evoluzione normativa e della giurisprudenza della Corte Costituzionale va oggi inteso nel senso di valorizzare il primato dei diritti della persona, delle imprese e degli operatori economici, rispetto a “qualsiasi forma di dirigismo burocratico”. Ciò anche in considerazione dalla qualificazione dell’attività amministrativa come “prestazione”, volta a soddisfare diritti civili e sociali (art. 117, co. 2, lett. m, Cost.) il cui livello essenziale può essere determinato in modo unitario dallo Stato con adeguati meccanismi di semplificazione;

  3. fondamento sistematico, costituito dal Principio di trasparenza anch’esso di rilievo costituzionale (ex art. 97 Cost.) ed europeo (di diretta derivazione dal Trattato di funzionamento UE) che costituisce un principio generale dell’azione amministrativa (ancor più dopo il D. Lgs. 97/2016). Tale principio oltre a rendere conoscibili (e controllabili) dai cittadini atti e documenti dell’amministrazione, preclude alla stessa qualsiasi comportamento ambiguo od opaco (qual è il silenzio), imponendo viceversa di assumere decisioni espresse entro termini certi.

    D’altra parte vale anche la pena di rammentare il principio di diritto di recente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. I, sent. 12 luglio 2016 n. 14188) con riferimento all’approvazione dell’aggiudicazione e del contratto prevista dalla legge di contabilità di Stato.

    Secondo la Suprema Corte “nei contratti conclusi con la pubblica amministrazione, il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinato all’approvazione ministeriale ai sensi dell’art. 19 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dall’organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall’amministrazione, sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, pur se formalmente esistente, non è sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica nelle forme prescritte dalla legge (artt. 16 e 17 del decreto cit.);”

    Sicchè, come pure precisato dalla Corte di Cassazione “l’eventuale responsabilità dell’amministrazione, in pendenza dell’approvazione ministeriale, deve essere, di conseguenza, configurata come responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell’art. 1173 cod. civ. e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell’art. 1174 cod. civ., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ.

    Va rilevato, altresì, che la proposta di aggiudicazione, ancorché da intendersi approvata per effetto del meccanismo del silenzio assenso, è comunque ancora inefficace sino al completamento delle verifiche del possesso dei relativi requisiti.

    Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, infatti, “l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”.

    Quanto al termine utile di tale verifica, esso equivale a quello previsto per la stipulazione del contratto dall’art. 32, comma 8 del Codice e quindi è di 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario e sempre “fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti”.

    Come già nell’ordinamento previgente, infine, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, la quale è irrevocabile fino al detto termine stabilito per la stipula del contratto.

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Lunedì, 25 Luglio 2016 17:16

Contratto

Contratto

La stipulazione del contratto d’appalto o di concessione segna il momento dell’incontro delle volontà tra aggiudicatario e stazione appaltante, posto che, come confermato dall’art. 32, comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016 (“Codice Contratti Pubblici” o “Codice”) “L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta” (già art. 11, comma 7 D. Lgs. 163/06, con riferimento all’aggiudicazione definitiva).

Il contratto, a pena di nullità, deve essere stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero ancora per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (art. 32, comma 14 del nuovo Codice).

Il contratto, una volta stipulato, per espressa previsione dell’art. 32, comma 12 del Codice, è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti, fermo restando il meccanismo del silenzio assenso innovativamente stabilito dall’art. 33, comma 2 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Difatti, l’approvazione ed i controlli sul contratto, debbono essere eseguiti (ai sensi del detto art. 33, comma 2) con un procedimento e termini analoghi a quelli previsti dal comma 1 per l’approvazione dell’aggiudicazione e cioè, in mancanza di diverso termine previsto dall’ordinamento della stazione appaltante, entro il termine di 30 giorni dalla stipula. Termine che può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti/documentazione

Decorsi i detti termini, analogamente a quanto previsto per la procedura di aggiudicazione, il contratto “si intende approvato”, per effetto del meccanismo del silenzio assenso.

Così come già stabilito dalla normativa previgente, il contratto deve essere stipulato entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione (art. 32, comma 8). La norma fa salvo il diverso termine “previsto nel bando o nell'invito ad offrire”, nonchè il “l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario”.

Parimenti, come per il passato, il detto art. 32, comma 8 del Codice precisa che “Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto”, laddove il riferimento al recesso dal contratto è frutto probabilmente di un difetto di coordinamento nel testo del nuovo Codice.

Difatti, l’ipotesi del recesso dal contratto, era prevista dalla normativa previgente (art. 11 comma 9 D. Lgs. 163/06) per il caso in cui fossero stati superati i termini fissati dall’art. 12, comma 3 del D. Lgs. 163/06 per il controllo e l’approvazione del contratto stipulato. Tale fattispecie, tuttavia, non è più contemplata dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che anzi, come sopra richiamato, ha introdotto il meccanismo semplificatorio del silenzio assenso (anche nella finalità di stigmatizzare l’inerzia dell’amministrazione), che una volta decorso il termine per l’approvazione del contratto, equipara il silenzio all’approvazione.

Così come già previsto dalla normativa previgente, qualora l’aggiudicatario chieda di “sciogliersi da ogni vincolo”, in caso di infruttuoso decorso del termine all’uopo stabilito, senza che per fatto della stazione appaltante non si pervenga alla stipula del contratto: “All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate”, nonché ove, nel frattempo si sia provveduto in via d’urgenza alla consegna lavori o all’avvio delle prestazioni (nel caso di forniture o servizi) l'aggiudicatario ha diritto, altresì, al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori (ivi comprese quelle per le opere provvisionali) o delle prestazioni, ordinati, rispettivamente, dal Direttore dei Lavori o Direttore dell'esecuzione.

Fermo quanto sopra statuito dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, occorre, altresì, rammentare il principio di diritto di recente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. I, sent. 12 luglio 2016 n. 14188) con riferimento all’approvazione dell’aggiudicazione e del contratto prevista dalla legge di contabilità di Stato.

Secondo la Suprema Corte “nei contratti conclusi con la pubblica amministrazione, il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinato all’approvazione ministeriale ai sensi dell’art. 19 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dall’organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall’amministrazione, sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, pur se formalmente esistente, non è sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica nelle forme prescritte dalla legge (artt. 16 e 17 del decreto cit.);”

Sicchè, come pure precisato dalla Corte di Cassazione “l’eventuale responsabilità dell’amministrazione, in pendenza dell’approvazione ministeriale, deve essere, di conseguenza, configurata come responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell’art. 1173 cod. civ. e dal quale derivano, a carico delle parti, “non obblighi di prestazione ai sensi dell’art. 1174 cod. civ., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ.

Se il contratto non viene stipulato “per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave” la stazione appaltante può rivalersi sulla garanzia provvisoria (art. 93, comma 6 del Codice).

Riguardo all’esecuzione d’urgenza, va evidenziata una novità di rilievo introdotta dal nuovo Codice, che non ha confermato il divieto (già previsto dall’art. 11, comma 9 del D. Lgs. 163/06) di procedere alla esecuzione d’urgenza in pendenza dello stand still (sostanziale o processuale), salvo casi specifici incluso quello in cui la mancata esecuzione immediata avrebbe determinato un grave danno all’interesse pubblico, ivi inclusa la perdita del finanziamento comunitario.

La nuova disciplina (di cui all’art. 32, comma 8, ultimo periodo del nuovo Codice) ammette tout court l'esecuzione d'urgenza, precisando le ipotesi in cui è ammessa, che includono oltre a quelle già previste dalla previgente normativa, anche altre fattispecie, costituite da “eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale” oltre che – come per il passato – “nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.”

Va ulteriormente evidenziato che il nuovo Codice ha mantenuto la previsione del termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni “dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione” (stand still), in pendenza del quale il contratto non può essere stipulato (art. 32, comma 9), ma ha ampliato i casi in cui lo stand still non si applica.

Difatti, il nuovo Codice (art. 32, comma 10) oltre ai casi già contemplati dall’art. 11, comma 10 bis D. Lgs. 163/06, di seguito richiamati: a) presentazione o ammissione di una sola offerta, sempreché non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o tali impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva; b) appalto basato su un accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice; c) appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55 del Codice; d) acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

ha escluso l’applicazione dello stand still anche per gli affidamenti sottosoglia previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del Codice, cioè nel caso di:

e) affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro effettuato mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;

f) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori e alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice per forniture e servizi, effettuati a procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

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AVVERTENZA

Con Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2016 n. 164, sono stati corretti gli errori materiali contenuti nel testo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 10/L alla G.U. - Serie gen. - del 19 aprile 2016, n. 91).
Si rende disponibile per comodità di consultazione il testo del Codice aggiornato da Normattiva a seguito delle correzioni.

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