Mercoledì, 15 Gennaio 2020 15:28

Sismabonus: dal 16 gennaio nuove regole

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto 9 gennaio 2020, n. 24 (allegato in pdf per pronta consultazione), ha modificato le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati (cd. sismabonus).
Come si legge nel preambolo del d.m. 24/2020, le modifiche sono dovute alle mutate disposizioni nazionali e regionali in tema di edilizia e alle indicazioni fornite nel tempo dall’Agenzia delle Entrate favorevoli ad un’estensione del sismabonus. Conseguentemente, al di là delle modificazioni “lessicali” dell’art. 3, comma 3, d.m. 28 febbraio 2017, n. 58 relative al titolo edilizio di volta in volta occorrente per la realizzazione degli interventi e alla necessità di presentare il progetto prima dell'inizio dei lavori, sono stati sostituiti integralmente gli allegati A e B del medesimo regolamento (allegati in pdf per pronta consultazione). In dettaglio, questi allegati si riferiscono, rispettivamente, ai due metodi (convenzionale e semplificato) per procedere alla classificazione del rischio sismico e all’asseverazione del professionista sulla costruzione interessata dagli interventi. Le modifiche attengono, principalmente, alla tabella 6 (classe di rischio degli edifici in muratura) e all'inclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione non previsti originariamente.
Il nuovo regime del sismabonus trova applicazione dal 16 gennaio 2020, ossia dal giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto ministeriale nel sito istituzionale. Per completezza, infine, si rende disponibile il testo coordinato del d.m. 58/2017, pubblicato nel medesimo sito.
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Sul tema sismabonus si registra, nuovamente, l’atteggiamento favorevole dell’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità dell’istituto. Già in passato, infatti, con la risoluzione n. 22/E del 12/03/2018 e la risoluzione 29/11/2017, n. 147/E, l’Agenzia delle Entrate aveva espresso il proprio avviso rispettivamente circa la possibilità di valersi del sismabonus per i fabbricati in locazione e la cumulabilità del sismabonus con altre detrazioni. Più di recente, con la risoluzione 27/04/2018, n. 34/E (allegata in pdf per pronta consultazione), l’Agenzia ha fornito tre ulteriori fondamentali chiarimenti.

In primo luogo, è stata affermata la possibilità di valersi dei benefici previsti dalla normativa anche per “interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive ….., nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa, sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione". Ciò precisato  in generale, nel caso sottoposto ad interpello "riguardante un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio collabente” (ossia, di un edificio che, per le sue caratteristiche, non è suscettibile di produrre reddito), la risoluzione n. 34/E ha precisato che “ai fini della applicazione della detrazione è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione”.

In secondo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la spesa per l’intervento edilizio può essere suddivisa tra gli aventi diritto non in base alle proprie quote di proprietà dell’immobile, ma in base alle spese da ognuno effettivamente sostenute, spesa “attestata dal bonifico di pagamento contenente nella causale il richiamo normativo che dà diritto alla detrazione d’imposta, e dall’intestazione delle fatture rilasciate dall’impresa che esegue i lavori”, con l’importante ulteriore precisazione che “il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia sostenuto le spese. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa (in particolare le fatture pagate) siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale”.

Infine, trattandosi di demolizione con fedele ricostruzione, la risoluzione afferma l’applicabilità dell’ IVA agevolata “prevista per gli interventi di ristrutturazione, vale a dire l’aliquota del 10 per cento, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla documentazione amministrativa che assente i lavori”. Ovviamente, precisa da ultimo la risoluzione di cui trattasi, tutto ciò prescinde dalla tipologia dell’immobile oggetto del recupero, restando inteso «che, qualora gli interventi si configurino come “interventi di nuova costruzione”, si renderanno applicabili le diverse aliquote previste per le varie fattispecie (ad es. prima casa, immobile strumentale, “immobile di lusso”, ecc.)».

Per ulteriori approfondimenti, come di consueto, si rinvia al testo dell’allegata risoluzione n. 34/E del 27/04/2018

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018 (allegata in pdf per pronta consultazione), conferma il proprio orientamento favorevole sul tema Sismabonus. In particolare, l’Agenzia delle Entrate era stata interpellata da una società che intendeva effettuare “alcuni interventi di miglioramento sismico sull'edificio di sua proprietà, situato in un comune classificato in zona sismica 3, volti ad ottenere una riduzione di due classi di rischio sismico”, precisando altresì che “tale immobile, già adibito ad uffici della Società, a seguito della prevista ristrutturazione” sarebbe rimasto “in parte adibito ad uffici ed in gran parte …. trasformato in residenziale”. Entrambe le tipologie di unità immobiliari, comunque, sarebbero “destinate alla locazione e non più all'uso diretto”.
Ciò premesso, la medesima società chiedeva all’Agenzia delle Entrate “se gli interventi di adeguamento antisismico da porre in essere potevano beneficiare della detrazione ……..anche se le unità immobiliari risultanti dalla ristrutturazione saranno destinate alla locazione abitativa e commerciale e non all'utilizzo diretto ai fini produttivi da parte della Società”.
Dopo aver passato in rassegna la normativa di riferimento, con particolare attenzione al tema delle detrazioni di cui possono godere i soggetti ad IRES – ossia ad imposta sul reddito delle società, l’Agenzia delle Entrate conclude che “la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio”, per cui l'ambito applicativo dell’agevolazione deve “intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio. Si ritiene, in conclusione, che il "Sismabonus" possa essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente, ma destinati alla locazione”.
Se si pensa ad alcune zone periferiche delle nostre città, come pure ad alcuni fabbricati industriali ormai fuori contesto, si tratta di un’ulteriore opportunità da cogliere per un’effettiva rigenerazione urbana di opifici sovradimensionati o inutilizzati parzialmente. A questo punto, parafrasando il detto del noto scrittore, si può fare la rivoluzione urbanistica con il permesso del Fisco.

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In attesa delle novità della legge di stabilità 2018, si registrano importanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul tema Sismabonus che rappresenta ormai uno fra gli ospiti fissi del sito.

Le precisazioni sono contenute nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 29/11/2017, n. 147/E (allegata in pdf per pronta consultazione) che trae spunto da un caso reale, evidentemente frequente nella pratica, di un contribuente intenzionato ad effettuare contemporaneamente:

a) opere di risanamento strutturale di mura, coperture e pavimenti, ivi compresi, quindi, interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria quali, ad esempio, intonacatura, imbiancatura e posa pavimenti, rientranti nella lettera i) dell’art. 16-bis T.U.I.R. di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, ossia nelle cd. opere antisismiche;

b) interventi di rifacimento dell’impianto idraulico ed elettrico, nonché di sostituzione di sanitari e infissi interni, rientranti nella lett. b) dell'art. 16-bis del citato T.U.I.R., ossia negli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro/risanamento conservativo;

c) rifacimento di infissi esterni e dell'impianto diriscaldamento di cui all’art. 1, comma 344, legge 27/12/2006, n. 296 (cd. legge finanziaria 2007), ossia negli interventi di riqualificazione energetica.

Il contribuente, considerato che ad ognuna di queste tipologie corrispondono periodi di detrazione da 5 a 10 anni, una diversa detrazione in percentuale e differenti tetti di spesa, chiede di conoscere su ciascuno di tali profili l’avviso dell’Agenzia delle Entrate che si esprime in questo senso.

La detrazione per i Sismabonus, spettante nella misura del 70% in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell'80% in caso di diminuzione di due classi di rischio, deve essere ripartita necessariamente in 5 rate “non essendo prevista la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio” [cfr. sopra lettera a)].

Per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche vale “il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera”.Infine, “il limite di spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica …. attualmente stabilito in euro 96.000 annuali, è unico in quanto riferito all'immobile”, non potendo quindi essere superato [cfr. sopra lettera b)].

Tuttavia, non sono soggetti a predetto limite di spesagli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1 della Legge 296 del 2006, comma 344 (riqualificazione globale dell'edificio) o, in alternativa, di cui ai commi 345 (interventi su strutture opache e infissi) e 347 (sostituzione impianti termici), per i quali l’istante potrà beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specificatamente previsti dalle norme di riferimento” [cfr. sopra lettera c)].

Dunque, attraverso una puntuale ricostruzione della normativa fiscale ed edilizia, l’Agenzia delle Entrate sembra consentire la sommatoria di quest’ultima agevolazione con quella dei sismabonus; con ciò ponendo a disposizione degli operatori del settore e, soprattutto, dei cittadini e delle imprese ampie possibilità di riqualificare l’edificato esistente o, se si preferisce, di puntuale rigenerazione urbana.

 

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Gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nel Lazio ed i successivi episodi che hanno colpito anche le Marche e l’Umbria hanno nuovamente evidenziato come il territorio italiano sia caratterizzato da un rischio sismico medio-alto, che ha causato numerose vittime e consistenti danni al patrimonio edilizio pubblico e privato delle aree interessate, come pure al sistema economico – produttivo ed ai beni culturali, incluse le chiese, che costituiscono il patrimonio identitario delle comunità colpite dal terremoto.

In particolare, il drammatico sisma che ha colpito l’Italia centrale ha dimostrato la notevole fragilità del patrimonio edilizio pubblico e privato, ma ha anche evidenziato che efficaci interventi di miglioramento sismico degli edifici consentono in primo luogo di salvaguardare la vita delle persone e, il più delle volte, anche gli edifici, che seppur danneggiati dal terremoto, rimangono comunque integri.

Ciò impone in maniera ormai non più rinviabile di attuare una concreta e capillare politica di prevenzione finalizzata al miglioramento sismico degli edifici, anche in considerazione della frequenza con la quale gli eventi sismici si sono verificati negli ultimi anni (in media, uno ogni quattro anni!!).

Le misure della Legge di stabilità 2017: i sismabonus

A prescindere dalle misure specifiche sul terremoto del 24 agosto 2016 (approvate in via definitiva con la L. 15/12/2016, n. 229 di conversione con modifiche del D.L. n. 189/2016), la Legge di stabilità 2017 (L. 11/12/2016, n. 232, in S.O. n. 57 alla G.U. 21/12/2016, n. 297), ha ampliato i benefici fiscali già previsti per gli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 (a maggior rischio sismico: in sostanza i comuni della dorsale appenninica) e li ha estesi anche agli edifici ricadenti in zona sismica 3 (a minor rischio sismico, come ad es. buona parte del territorio di Roma), pure interessati dagli ultimi eventi sismici.

In particolare, l’art. 1, commi 2 e 3 della Legge di Stabilità 2017 (che ha sostituito l’art. 16, co. 1 bis D.L. 63/2013, conv. con modif. in L. 90/2013) prevede una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1°/1/2017 al 31/12/2021 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi all’adozione di misure antisismiche (di cui all'art. 16 bis, co. 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986, “TUIR”[1]), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20/3/2003[2], riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

La detrazione, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno, è suddivisa in 5 quote annuali di pari importo, a partire dall'anno in cui è stata sostenuta la spesa ed in quelli successivi. Quando gli interventi in esame consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

Inoltre sono state previste le seguenti ulteriori agevolazioni (commi 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies aggiunti al citato art. 16 D.L. n. 63/2013):

  • applicazione (a decorrere dal 1°/1/2017 e fino al 31/12/2021) delle disposizioni sopra riportate anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'Ord. PCM n. 3274/2003;

  • incremento della detrazione dall'imposta nella misura del 70% della spesa sostenuta, quando dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 D.L. 63/2013 (come sostituiti/introdotti dalla Legge di Stabilità 2017) derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

  • incremento della detrazione spettante (nella misura dell'80%), quando dagli interventi derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori(ad es. da 1 a 3);

  • ulteriore incremento della detrazione spettante quando i detti interventi con cui si riduce il rischio sismico siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali. In tal caso le detrazioni dall'imposta sopra riportate sono aumentate, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85%. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore ad € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

  • determinazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28/2/2017 (sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici) delle Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati[3].

E’ stato, altresì, opportunamente precisato (mediante l’inserimento del co. 1 sexies all’art. 16 D.L. 63/2013), che a decorrere dal 1°/1/2017, tra le spese detraibili per la realizzazione dei citati interventi (di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 D.L. 63/2013) rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Ai sensi dell’art. 1, co. 3 della Legge di Stabilità, le detrazioni soprarichiamate (di cui all’art. 16, co. 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del D.L. n. 63/2013 come modificato dalla Legge di Stabilità 2017) non sono cumulabili con le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

***

Si rileva che un’ulteriore opportunità, nella condivisibile finalità di favorire gli interventi e rendere effettiva la prevenzione antisismica, è costituita dalla possibilità per i beneficiari di cedere il credito costituito dalle detrazioni.

Difatti, a decorrere dal 1°/1/2017, secondo quanto previsto dalla Legge di stabilità 2017, i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la sola cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Le modalità di attuazione sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità.

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Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di cui un’anticipazione specifica per il terremoto di Amatrice è già stata adottata il 27.12.2016 (si allega il decreto in pdf per pronta consultazione), può farsi ancora utile riferimento, ai seguenti provvedimenti:

(i)      D.M. Infrastrutture del 14/1/2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nel S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29 e, segnatamente, al Capitolo 8 “Costruzioni esistenti”;

(ii)     circolare ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) 2 febbraio 2009, n. 617/CSLPP, “Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”, pubblicata nel S.O. n. 27 alla Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2009, n. 47 e, segnatamente, nei relativi capitoli esplicativi “C8. Costruzioni esistenti”, “CA - Allegato A alle norme tecniche per le costruzioni: pericolosità sismica”, C8A “(Appendice al Cap. C8)” e C8A.5. “Criteri per gli interventi di consolidamento di edifici in muratura”[4].

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[1]Art. 16-bis, co. 1, lett. i) del D.P.R. n. 917/1986, “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”: OMISSIS i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari OMISSIS”;

[2] Pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

[3] Sul punto si riporta uno stralcio della notizia pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio dei Lavori Pubblici: “il 22 dicembre 2016 la Conferenza Unificata ha espresso l’intesa sullo schema di Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che approva la revisione delle Norme tecniche per le Costruzioni. L’intesa è stata raggiunta dopo una approfondita istruttoria tecnica fra le strutture centrali interessate (Consiglio Superiore dei LL.PP, Corpo Nazionale dei VV.F. e Dipartimento per la Protezione Civile) e le rappresentanze tecniche delle Regioni ed Enti Locali.

Omissis

Le norme tecniche disciplinano le regole per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni sul territorio Italiano, in continuità con le vigenti norme di cui al D.M. 14.01.2008 ed in piena armonizzazione con le disposizioni comunitarie di settore (Eurocodici, Regolamento (UE) n. 305/2011, etc.), introducendo alcuni importanti elementi di innovazione, soprattutto per le costruzioni in zona sismica e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.Dette norme tecniche rappresentano il principale strumento attuativo, insieme agli incentivi fiscali in atto (c.d. “sismabonus”), delle politiche di prevenzione del rischio sismico del patrimonio edilizio nazionale…..”.

[4] Il testo integrale della circolare, di cui si riporta la sola premessa, è disponibile nel link posto al termine della presente nota. Pur nella consapevolezza che questa circolare, al pari delle altre, non costituisce fonte di diritto si ritiene quindi necessario darne evidenza attesa la sua generale applicazione tra gli operatori del settore.

“Condecretoministeriale14gennaio2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29, sono state approvate le«Nuove norme tecniche per le costruzioni», testo normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione ,l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire,per stabiliti livelli di sicurezza,la pubblica incolumità”.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-02-26&atto.codiceRedazionale=09A01318&elenco30giorni=false

 

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Si rende disponibile per comodità di consultazione il testo del Codice aggiornato da Normattiva a seguito delle correzioni.

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